(Decreto Presidente della Repubblica, 27 marzo 1992)
1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto č disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresė a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresė, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.