Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali
Prot.: 17455/AMM.8
Trieste 14 ottobre 1999
OGGETTO: D.M. 28.5.99 n.329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124". Prime indicazioni applicative
LORO SEDI
Col decreto ministeriale in oggetto (in S.O. n. 174/L a G.U. n. 226 dd. 25.9.1999), entrato in vigore in data 11 ottobre 1999, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 124/1998, vengono individuate 55 malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni ad esse correlate; prestazioni indicate nell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale.
Il regolamento, adottato col D.M. n. 329/1999, introduce 13 "nuove" patologie in relazione alle quali le Aziende per i servizi sanitari devono provvedere, con immediatezza, agli adempimenti connessi al riconoscimento del diritto all'esenzione.
Per far fronte alle richieste presentate dagli assistiti aventi diritto, affetti da una delle "nuove" patologie predette, codeste Aziende provvederanno a rilasciare una tessera temporanea, indicando su di essa, manualmente, il codice identificativo della relativa patologia. Nello stesso tempo, si provvederà ad annotare, in apposito registro, le esenzioni rilasciate. I dati serviranno, poi, per le future registrazioni definitive.
Per quanto riguarda le prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa e la certificazione attestante la specifica condizione o malattia, si rinvia alle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 2 e 4 del D.M. n. 329/1999.
Per comodità, si riportano, di seguito, le 13 "nuove" patologie esenti con i relativi codici identificativi:
Alle predette indicazioni seguiranno istruzioni operative, più dettagliate, sulle ulteriori modalità di applicazione del regolamento in questione.
La presente nota dovrà essere portata a conoscenza dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle strutture che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 329/1999, possono rilasciare la certificazione attestante la specifica condizione o malattia.
Dott. Cesare de Simone