circolare ASS 4 - 21.02.00 - allegato

 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali

Prot.: 3410/AMM.3

Trieste 11 febbraio 2000

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124". Indicazioni operative

LORO SEDI

Si fa seguito alla nota prot. 17455/Amm. del 14.10.99, di cui ad ogni buon conto si allega copia, per fornire le seguenti indicazioni operative in ordine all'applicazione del Decreto ministeriale di cui all'oggetto, concordate con i funzionari delle Aziende per i servizi sanitari , l'INSIEL e l'agenzia regionale della sanità.

Si precisa anzitutto che, per quanto concerne il termine di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. n. 329/1999, esso non può considerarsi perentorio in quanto gli accertamenti per la conferma del diritto all'esenzione dipendono, in molti casi, dalla sussistenza di presupposti che, allo stato, appaiono solo in parte certi, derivandone l'impossibilità di stabilire, fin d'ora, quali saranno (o quali potrebbero essere) i tempi necessari per effettuare gli anzidetti accertamenti. Solo allorquando si disporrà di dati certi sulla base della documentazione sanitaria disponibile e si accerterà, altresì, di potersi avvalere anche della collaborazione dei medici di medicina generale, allora soltanto sarà possibile stabilire il termine (o i termini) entro il quale dovranno concludersi gli accertamenti in parola. La non perentorietà del termine in questione è stata, peraltro, confermata dal Ministero della sanità con telegramma del 5.2.2000, inviato, via fax, alle Aziende per i servizi sanitari, in data 9 c.m.

Riconoscimento del diritto all'esenzione

Per quanto attiene al riconoscimento del diritto all'esenzione, a favore di soggetti nei cui confronti viene accertata, per la prima volta, una specifica patologia o condizione, di cui al D.M. n. 329/1999, si rinvia alle indicazioni contenute nella prima parte (Accertamenti finalizzati all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia) della nota dd. 23.6.1998, prot. n. 13490/Amm.5.8, della scrivente Direzione, ad eccezione, ovviamente, dell'adozione del modello allegato (allegato 1) a detta nota.

Le strutture che possono rilasciare la certificazione sanitaria di cui all'art. 4 del D.M. n. 329/1999, adotteranno un modello identico, conforme a quello allegato alla presente (allegato 1).

Verifica esenzioni rilasciate ai sensi del D.M. 1.2.1991

Il D.M.329/1999 dispone che le ASS procedano alla verifica di tutte le attestazioni di esenzione rilasciate ai sensi del D.M. 1.2.1991, per la conferma, la variazione o la cessazione del diritto. Le "nuove" tessere sanitarie riporteranno, per ciascuna malattia o condizione, le prime tre cifre del codice identificativo, che indicano il numero progressivo della malattia o condizione.

Nelle more del completamento delle operazioni per il rinnovo delle tessere, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 1.2.1991, nei confronti dei possessori delle tessere rilasciate ai sensi di tale decreto. Si applicheranno, invece, le disposizioni del DM 329/1999 nei confronti degli utenti che abbiano già ottenuto il rilascio della "nuova" tessera.

Per la prescrizione di farmaci e/o di prestazioni specialistiche, connesse alle patologie in argomento, il medico prescrittore dovrà attenersi ai due distinti regimi di seguito indicati.

I soggetti esenti ai sensi del DM 1.2.1991, fintantochè non otterranno la "nuova" tessera, continueranno ad usufruire dell'esenzione per tutti i farmaci riportati sulla tessera loro rilasciata in base al predetto decreto, per i quali varrà la pluriprescrizione. Il medico prescrittore indicherà l'esenzione contrassegnando la casella A del riquadro delle esenzioni del modello ricetta.

I soggetti in possesso della tessera sanitaria, rilasciata ai sensi del DM 329/1999, fruiranno dell'esenzione dal ticket  solo per quanto attiene ai farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24.1.1993, n. 537 (fascia A). Il medico prescrittore indicherà l'esenzione contrassegnando la casella A del riquadro delle esenzioni del modello ricetta e riporterà, a fianco, le prime tre cifre del codice identificativo della malattia o condizione (le stesse indicate sulla tessera sanitaria).

Per quanto riguarda la pluriprescrizione, essa, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del Dlgs 29.4.1998, n. 124, sembra riferirsi a tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate nei regolamenti di cui al successivo art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo (regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti e regolamento di individuazione delle malattie rare).

Qualora, pertanto, il medico intenda avvalersi della pluriprescrizione per i farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera b), della legge 24.1.1993, n. 537 (fascia B), si limiterà ad indicare, sul modello ricetta, nel riquadro esenzioni, solo il codice della malattia quale risulta dalla tessera sanitaria, senza contrassegnare la casella A.

Nel caso di pluriprescrizione di farmaci di fascia A l'assistito corrisponderà, a titolo di compartecipazione alla spesa, lire 1000 per ogni confezione. Nel caso di pluriprescrizione di farmaci di fascia B, l'utente pagherà per ciascuna confezione l'importo corrispondente al 50% del prezzo di vendita.

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, fruibili in esenzione dalla partecipazione alla spesa, esse sono, per gli assistiti muniti di tessera rilasciata ai sensi del DM 1.2.1991, quelle indicate sulla tessera stessa. Il diritto all'esenzione verrà indicato, dal medico prescrittore, contrassegnando la casella A del riquadro delle esenzioni del modello ricetta.

I soggetti in possesso di tessera, rilasciata ai sensi del DM n. 329/1999, fruiscono dell'esenzione per le prestazioni elencate dal decreto stesso, in relazione a ciascuna malattia o condizione. Per quanto attiene alla compilazione della ricetta, il medico prescrittore indicherà l'esenzione contrassegnando la casella A del riquadro delle esenzioni del modello ricetta e riporterà, a fianco, le tre cifre che identificano la malattia.

Non possono essere prescritte, sulla stessa ricetta, prestazioni esenti e prestazioni non esenti.

Conferma d'ufficio del diritto all'esenzione

Per quanto attiene alle patologie, di cui all'allegato 2 (già presenti nel DM 1.2.1991), confermate dal DM 329/1999, l'INSIEL provvederà a stampare le "nuove" tessere e ad inviarle alle Aziende per i servizi sanitari, che ne cureranno la consegna agli assistiti. Al momento della consegna della "nuova" tessera, le ASS rilasceranno, ad ogni assistito, l'elenco delle prestazioni esenti, riferite alla malattia o condizione per la quale è stato riconosciuto il diritto all'esenzione.

Conferma del diritto previo accertamento

Il diritto all'esenzione, per le patologie elencate nell'allegato 3, potrà essere confermato solo sulla base di un accertamento inteso a stabilire se la malattia, già in precedenza riconosciuta, presenti le caratteristiche che, ai sensi del nuovo Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti, consentano il mantenimento del diritto. Detto accertamento dovrebbe riguardare circa 110 mila utenti (dati INSIEL dd 3.12.1999), la maggior parte dei quali affetti da ipertensione (98 mila). Per quanto riguarda, in particolare, tale patologia, si sta esaminando la possibilità di limitare gli accertamenti ai casi effettivamente indispensabili.

Questa Direzione, in collaborazione con l'Agenzia regionale della sanità, sta valutando la possibilità di confermare, in maniera automatica, alcune esenzioni utilizzando le informazioni esistenti nelle basi dati regionali. L'A.R.S., sulla scorta delle diagnosi contenute nelle schede di dimissione ospedaliera, ha proceduto ad una prima, sommaria ricerca dei pazienti che hanno, ad esempio, l'indicazione di danno d'organo nell'ipertensione. A tal proposito, essendo la ricerca eseguita dall'Agenzia, non esaustiva, si invitano tutte le Aziende, il Policlinico universitario di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che fossero in possesso di basi dati in grado di risolvere automaticamente i problemi di certificazione, di darne notizia, a questa Direzione, nel più breve tempo possibile.

In relazione agli altri casi, si sta vagliando la possibilità di avvalersi della collaborazione dei Medici di medicina generale per l'individuazione dei soggetti a favore dei quali si potrà procedere alla conferma d'ufficio del diritto all'esenzione. Gli accertamenti avverranno, in ogni caso, senza oneri a carico degli utenti.

Patologie rare

Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 124/1998, le attestazioni di esenzione già rilasciate per: angioedema ereditario, dermatomiosite, pemfigo e pemfigoidi, anemie congenite, fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, malattia di Hansen, sindrome di Turner, spasticità da cerebropatia e retinite pigmentosa, danno diritto alla fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1.2.1991.

Soggetti esenti ai sensi dell'art. 6 del DM 1.2.1991

Fino a quando non interverrà la regolamentazione, di cui all'art. 5, comma 6, secondo e terzo periodo, del Dlgs n. 124/1998, i cittadini appartenenti alle categorie elencate nell'art. 6, commi 1 e 2, del DM 1.2.1991, continueranno a fruire delle esenzioni previste da tale norma.

Distinti saluti