DMS 21.4.00 - allegato A: compiti delle regioni
Allegato A - 7.2. Le regioni
(Decreto ministero della
sanità, 21 aprile 2000 - Allegato A)
Le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di programmazione e
di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari e il
controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.
A tale scopo la regione:
- approva, entro sessanta giorni dall'approvazione del Progetto obiettivo per
la tutela della salute in ambito penitenziario, sentito il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, il Progetto obiettivo regionale. Tale
Progetto, indica gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio, i modelli
organizzativi da adottare in ciascuno degli istituti penitenziari presenti
nella regione, anche di tipo dipartimentale; gli strumenti di supporto alle
aziende e il controllo per la verifica della qualità e dell'efficacia delle
prestazioni; le procedure e i tempi che le aziende sanitarie locali devono
seguire nella predisposizione del piano attuativo locale per la tutela della
salute dei detenuti e degli internati;
- prevede le risorse finanziarie da assegnare alle aziende sanitarie locali per
la costituzione e il funzionamento dei modelli organizzativi per la salute dei
detenuti e degli internati e per la realizzazione del piano attuativo locale;
- organizza il piano di riordino della rete ospedaliera per il ricovero dei
detenuti;
- predispone il programma dei corsi di formazione e di aggiornamento del
personale sanitario, sociale e dei mediatori culturali, nonché, previa intesa
con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, del personale
dell'amministrazione penitenziaria;
- redige una relazione sullo stato di salute nelle carceri presenti nella
regione. La relazione è inviata al Ministero della sanità e
all'amministrazione penitenziaria;
- esercita il controllo sull'operato delle aziende sanitarie interessate;
- concorda con il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria le sedi
territoriali ove è più opportuno avviare iniziative di custodia attenuata, sia
come istituti riservati che come sezioni annesse a grandi strutture
penitenziarie.
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