(Decreto Legislativo n°254, 28 luglio 2000)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: