1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, č inserito il seguente:
"Art. 4-bis.
1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltā di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanitā e per la solidarietā sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
(abrogato in parte dall'articolo
86, comma 2, lettera t) del decreto legislativo 151/01 - ndr)
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanitā e per la solidarietā sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
(abrogato in parte dall'articolo
86, comma 2, lettera t) del decreto legislativo 151/01 - ndr)