Legge 40/04 - articolo 4: Accesso alle tecniche

Articolo 4 - Accesso alle tecniche

(vedi ordinanza del tribunale di Bolzano del 03.01.2019, sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019 - ndr)

(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
(vedi ordinanza del tribunale di Roma del 15 gennaio 2014, ordinanza del tribunale di Roma del 28 febbraio 2014; sentenza della Corte Costituzionale 15 maggio - 5 giugno 2015; ordinanza del tribunale di Milano del 4 marzo 2015; ordinanza della Corte Costituzionale 24 febbraio - 18 marzo 2016 - ndr)

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
(vedi ricorso per questione di illegittimità costituzionale del 02.02.11, ordinanza della Corte costituzionale del 22.05-07.06.12, ordinanza del Tribunale di Milano del 08.04.13, sentenza della Corte costituzionale del 09.04-10.06.14 - ndr)


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