(vedi ordinanza del tribunale di Bolzano del 03.01.2019, sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019 - ndr)
(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
(vedi
ordinanza del tribunale di Roma del 15 gennaio 2014,
ordinanza del
tribunale di Roma del 28 febbraio 2014;
sentenza della Corte Costituzionale 15 maggio - 5 giugno 2015;
ordinanza del
tribunale di Milano del 4 marzo 2015;
ordinanza della
Corte Costituzionale 24 febbraio - 18 marzo 2016 - ndr)
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.
(vedi
ricorso per
questione di illegittimità costituzionale del 02.02.11,
ordinanza della
Corte costituzionale del 22.05-07.06.12,
ordinanza del
Tribunale di Milano del 08.04.13,
sentenza della
Corte costituzionale del 09.04-10.06.14 - ndr)