(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti
di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
(vedi
ricorso per
questione di illegittimità costituzionale del 02.02.11,
ordinanza della
Corte costituzionale del 22.05-07.06.12,
ordinanza del
Tribunale di Milano del 08.04.13,
sentenza della
Corte costituzionale del 09.04-10.06.14 - ndr)
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo
5,
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i
cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti
sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso
sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
(vedi
ordinanza del tribunale di Pordenone del 02.07.2018,
ordinanza del
tribunale di Bolzano del 03.01.2019,
sentenza della
Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019 - ndr)
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
(vedi
ordinanza del tribunale di Pordenone del 02.07.2018,
sentenza della
Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019 - ndr)
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla
struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai
sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di
più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva
l'autorizzazione può essere revocata.
(vedi
ordinanza del tribunale di Pordenone del 02.07.2018,
sentenza della
Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019 - ndr)