(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2004)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede ad inviare la tessera sanitaria a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della spedizione.
2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, i soggetti destinatari della tessera sanitaria che non l'avessero ricevuta entro novanta giorni dalla data di attivazione della regione di appartenenza della unità sanitaria locale da cui ricevono i servizi di assistenza, possono richiederla recandosi presso:
a) la propria unità sanitaria locale di assistenza, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali e siano già in possesso del codice fiscale.
b) qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle unità sanitarie locali oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.
3. I soggetti che richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso le unità sanitarie locali devono essere in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. All'atto della registrazione al servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali rilasciano un certificato provvisorio di tessera sanitaria contenente anche il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
4. I soggetti in possesso della tessera sanitaria non ancora scaduta per i quali decade il diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ferme restando le specifiche discipline previste dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione della tessera medesima recandosi presso la propria unità sanitaria locale o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; tale obbligo è esteso agli eredi in caso di morte del titolare.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvederà a riemettere la tessera sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle strutture competenti l'informazione sulla decadenza del diritto all'assistenza sanitaria, ovvero emetterà in sostituzione il tesserino di codice fiscale già in uso.
6. La possibilità di cui al comma 2, lettera a) di richiedere la tessera sanitaria presso una unità sanitaria locale, del rilascio del certificato provvisorio di cui al comma 3 nonchè della restituzione di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in accordo con la competente regione.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di codice fiscale.