(Abrogato dall'articolo 14 del DMLSPS 18.09.08 - ndr)
(Decreto del Ministero della salute, 1 luglio 2004)
1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento con le regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, dei sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo, la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realtà istituzionali e con altre realtà analoghe europee ed internazionali, la diffusione delle informazioni.
2. Il Centro è costituito da:
1) il comitato strategico di indirizzo;
2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici di progetto a termine;
3) il comitato tecnico;
4) la direzione operativa.
3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1.