DMS 22.12.04 - articolo 1

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 22 dicembre 2004)

1. La regione Piemonte può stabilire deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro nichel entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l per il comune di Silvano D'Orba (Alessandria).

2. Il suddetto VMA può essere concesso fino al 3l dicembre 2005.

3. Entro il 30 aprile 2005 la regione Piemonte è tenuta a presentare:

una relazione sullo stato di avanzamento dell'impianto pilota;

un calendario generale dei lavori;

un inquadramento generale del problema nel territorio regionale, con particolare riferimento alle eventuali fonti di inquinamento.

4. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

5. Sono escluse dai procedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. Si richiama inoltre l'attenzione al disposto normativo circa l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.


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