(Decreto del Ministero della salute, 22 dicembre 2004)
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.