(Decreto del Ministero della salute, 22 dicembre 2004)
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.