(vedi ordinanza tribunale di Torino del 31.05.11, sentenza della Corte Costituzionale del 19-28.11.12- ndr)
(Legge n. 4, 21 gennaio 2005 - testo coordinato del DL 277/04)
1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato ĢEnteģ, č costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).
2. L'Ente continua a svolgere la propria attivitā secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerā, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.