(Legge n. 26, 1 marzo 2005 - testo coordinato del DL 314/04)
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.