Decreto legislativo 191/05 - articolo 27: Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma

Articolo 27 - Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma

(modificato dall'articolo 1, comma 824, della legge 296/06 - ndr)

(Decreto legislativo n° 191, 19 agosto 2005)

1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto.


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