(Legge n° 219, 21 ottobre 2005)
1. La presente legge disciplina le attivitą trasfusionali ovvero le attivitą riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonchč le attivitą di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.
2. Le attivitą trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.