(Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 2 marzo 2006)
Sono classificabili come medicinali non soggetti a prescrizione medica ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 le confezioni:
a) che contengono una quantità totale di principi attivi <= 10 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche <= 20 oppure una quantità totale di principi attivi <= 20 g per ciascuna unità posologica e un numero di unità posologiche <= 10 o, se non confezionate in singole unità posologiche, una quantità totale di principi attivi <= 200 g;
b) con indicazioni terapeutiche limitate al «Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale»;
c) che non sono destinate ad uso esclusivamente pediatrico.