(Legge n. 78, 22 febbraio 2006 - testo coordinato del decreto-legge n. 3/06)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivitą previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.