(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
I e II, sezioni A e
B di cui all'articolo
14, fabbricate o comunque in possesso di
ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo
alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità pụ limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.