(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.