(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle
regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA
possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini
e le altre sedi in cui vengono conservati medicinali, per
accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
(modificata dall'articolo
1, comma 22, lettera a) del decreto legislativo 17/2014 - ndr)
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni
di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle
province autonome.
(modificata dall'articolo
1, comma 22, lettera b) del decreto legislativo 17/2014 - ndr)