(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 100, se modifica, sospende o revoca la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui al comma 1, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa
all'autorizzazione di cui all'articolo 100.
(modificato dall'articolo
1, comma 24 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)