Decreto legislativo 219/06 - articolo 123: Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

Articolo 123 - Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.

2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
(modificato dall'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 274/07 - ndr)

3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.


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