(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di
lavoro, non specificamente attinente al medicinale, può essere
ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
(modificato dall'articolo
2, comma 23 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.