Decreto legislativo 219/06 - articolo 145: Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

Articolo 145 - Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi dell'articolo 38, comma 9, di sospensione o di modifica d'ufficio, nonchè il divieto di vendita e di utilizzazione di cui all'articolo 142, sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi provvedimenti, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.


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