(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Se il titolare di una AIC, rilasciata dall'AIFA ai sensi del
presente decreto, prende misure restrittive urgenti in caso di
rischio per la salute pubblica, deve informare immediatamente l'AIFA.
Se l'AIFA non solleva obiezioni entro ventiquattro ore dal
ricevimento dell'informazione, le misure restrittive urgenti si
considerano approvate.
(modificato dall'articolo
2, comma 5 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
2. La misura restrittiva urgente deve essere applicata entro un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
3. La domanda di variazione riguardante la misura restrittiva urgente deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della misura restrittiva, all'AIFA, per le conseguenti determinazioni.
4. Se l'AIFA impone per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi urgenti al titolare, il titolare è obbligato a presentare una domanda di variazione che tiene conto dei provvedimenti restrittivi imposti da parte dell'AIFA.
5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
6. La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo urgente, inclusa la documentazione a sostegno della modifica, deve essere presentata immediatamente e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della imposizione del provvedimento restrittivo urgente, all'AIFA per le conseguenti determinazioni.
7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 lasciano impregiudicato quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 3.