Decreto legislativo 219/06 - articolo 37: Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche

Articolo 37 - Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche

(modificato dall'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 274/07 - ndr)

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Nei casi di modifiche autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA, quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata, concede lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica o un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica.

(vedi modifica introdotta dall'art. 44, comma 4-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98)


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