(modificato dall'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 274/07 - ndr)
(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Nei casi di modifiche autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA, quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata, concede lo smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica o un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta la modifica.
(vedi modifica introdotta dall'art. 44, comma 4-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98)