Decreto legislativo 219/06 - articolo 49: Medicinali omeopatici

Articolo 49 - Medicinali omeopatici

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 20.

2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti dall'articolo 39 della direttiva 2001/83/CE.


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