(modificato dall'articolo 1, comma 12 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)
(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le autoritą competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo paragrafo, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».