Decreto legislativo 219/06 - articolo 60: Linee guida comunitarie

Articolo 60 - Linee guida comunitarie

(modificato dall'articolo 1, comma 12 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Per interpretare i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le autoritą competenti tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo paragrafo, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».


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