Decreto legislativo 219/06 - articolo 61: Conformità alle norme di buona fabbricazione

Articolo 61 - Conformità alle norme di buona fabbricazione

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera g), della legge 37/19 - ndr)

1. Il produttore fa sì che le operazioni di produzione sono conformi alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Per i medicinali e i medicinali sperimentali importati da Paesi terzi, l'importatore ne garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nella Comunità. L'importatore di medicinali garantisce inoltre che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati allo scopo. L'importatore di medicinali sperimentali garantisce che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo.


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