Decreto legislativo 219/06 - articolo 62: Conformitā all'autorizzazione all'immissione in commercio

Articolo 62 - Conformitā all'autorizzazione all'immissione in commercio

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge 37/19 - ndr)

1. Il produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione dei medicinali soggetti a un'AIC sono eseguite in conformitā alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Per i medicinali sperimentali, il produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione rispondono alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autoritā.

2. Il produttore riesamina a intervalli regolari i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando č necessaria una modifica del fascicolo di AIC o della domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la richiesta di modifica č presentata all'AIFA.


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