(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia
urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria, l'ubicazione, la
progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e
la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione
sono adeguati alle attività che vi dovranno essere svolte.
(modificato dall'articolo
16, comma 1, lettera m), punto 1, della legge 37/19 - ndr)
2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati,
progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare i rischi di
errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare
contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti
deleteri sulla qualità del prodotto.
(modificato dall'articolo
16, comma 1, lettera m), punto 2, della legge 37/19 - ndr)
3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo
produttivo decisive per la qualità dei prodotti sono sottoposti a
qualifica e convalida, così come disciplinate nella pubblicazione
richiamata nell'articolo 60.
(modificato dall'articolo
16, comma 1, lettera m), punto 3, della legge 37/19 - ndr)