Decreto legislativo 219/06 - articolo 65: Stabilimenti e impianti

Articolo 65 - Stabilimenti e impianti
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), punto 4, della legge 37/19 - ndr)

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Nel rispetto, comunque, delle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza e sanitaria, l'ubicazione, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguati alle attività che vi dovranno essere svolte.
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), punto 1, della legge 37/19 - ndr)

2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare i rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni, contaminazioni crociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualità del prodotto.
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), punto 2, della legge 37/19 - ndr)

3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo decisive per la qualità dei prodotti sono sottoposti a qualifica e convalida, così come disciplinate nella pubblicazione richiamata nell'articolo 60.
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), punto 3, della legge 37/19 - ndr)


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