Decreto legislativo 219/06 - articolo 70: Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento d'emergenza

Articolo 70 - Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento d'emergenza
(modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera r), punto 3, della legge 37/19 - ndr)

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali gią nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato, ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformitą alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7.
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), punto 1, della legge 37/19 - ndr)

2. Per i medicinali sperimentali, il produttore istituisce, insieme al promotore della sperimentazione, un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali sperimentali gią distribuiti. Egli registra ed esamina ogni reclamo riguardante difetti e informa l'AIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri o ad anormali limitazioni delle forniture. Per i medicinali sperimentali sono indicati tutti i centri di sperimentazione e, nei limiti del possibile, anche i Paesi di destinazione. In caso di medicinale sperimentale di cui sia stata rilasciata l'AIC, il produttore di tale medicinale, insieme al promotore della sperimentazione, informa il titolare dell'AIC di ogni possibile difetto del medicinale autorizzato.
(aborgato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), punto 2, della legge 37/19 - ndr)

3. Se necessario ad accelerare un ritiro di cui al comma 2, il promotore della sperimentazione predispone una procedura per lo smascheramento urgente di medicinali mascherati. La procedura garantisce che l'identitą del medicinale mascherato sia rivelata solo nella misura del necessario.
(aborgato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), punto 2, della legge 37/19 - ndr)


articolo precedente // articolo successivo