(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
(modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera s), della legge 37/19 - ndr)
1. In seno al sistema di assicurazione della qualità, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre i necessari correttivi. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi.