Decreto legislativo 219/06 - articolo 74: Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni

Articolo 74 - Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73.

2. Purchè contenuti in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto dagli articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si presentano sotto forma di blister, possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti:

a) la denominazione del medicinale a norma dell'articolo 73, lettera a);

b) il nome del titolare dell'AIC;

c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;

d) il numero del lotto di produzione.

3. I confezionamenti primari di piccole dimensioni, sui quali è impossibile menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:

a) la denominazione del medicinale, a norma dell'articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;

b) la modalità di somministrazione;

c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;

d) il numero del lotto di produzione;

e) il contenuto in peso, in volume o in unità posologiche.


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