(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. L'imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere pił esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e 77, comma 1, nonchč altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.