Decreto legislativo 219/06 - articolo 87: Classi dei medicinali ai fini della fornitura

Articolo 87 - Classi dei medicinali ai fini della fornitura

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. All'atto del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o pił delle seguenti categorie:

a) medicinali soggetti a prescrizione medica;

b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;

d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:

1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;

2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;

e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:

1) medicinali da banco o di automedicazione;

2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.


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