Decreto legislativo 219/06 - articolo 93: Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

Articolo 93 - Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. I medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: ĞDa vendersi dietro presentazione di ricetta medicağ, o ĞDa vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola voltağ, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.


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