Decreto legislativo 219/06 - articolo 99: Ambito di applicazione

Articolo 99 - Ambito di applicazione

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

1. Il presente titolo disciplina la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, nonchè delle materie prime farmacologicamente attive.

2. L'attività di distribuzione all'ingrosso sul territorio nazionale di medicinali può riguardare unicamente medicinali per cui è stata rilasciata una AIC ai sensi del presente decreto o del regolamento (CE) n. 726/2004.

3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dell'AIC, il quale intende importare un medicinale da un altro Stato membro ne dà comunicazione al titolare dell'AIC, al Ministero della salute e all'AIFA almeno quarantacinque giorni prima di provvedere alla distribuzione di detto medicinale.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 16 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)


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