Allegato I

(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)

NORME  E  PROTOCOLLI  ANALITICI,  TOSSICO-FARMACOLOGICI  E CLINICI IN
             MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI

                               INDICE

Introduzione e principi generali

                               Parte I

Requisiti   relativi  al  dossier  standardizzato  di  autorizzazione
all'immissione in commercio

  1. Modulo 1: Informazioni amministrative
  1.1. Indice
  1.2. Modulo di domanda
  1.3.  Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e
foglietto illustrativo
  1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
  1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo
  1.3.3. Esemplari e campioni
  1.3.4.  Riassunti delle caratteristiche del prodotto già approvati
negli Stati membri
  1.4. Informazioni riguardanti gli esperti
  1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande
  1.6. Valutazione del rischio ambientale
  2. Modulo 2: Riassunti
  2.1. Indice generale
  2.2. Introduzione
  2.3. Riassunto generale relativo alla qualità
  2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica
  2.5. Rassegna relativa alla parte clinica
  2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica
  2.7. Riassunto relativo alla parte clinica
  3.  Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche
  3.1. Formato e presentazione
  3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
  3.2.1. Sostanza/e attiva/e
  3.2.1.1.  Informazioni  generali e relative alle materie prime e ai
materiali sussidiari
  3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e
  3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e
  3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e
  3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento
  3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva
  3.2.1.7. Stabilità della/e sostanza/e attiva/e
  3.2.2. Medicinale finito
  3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito
  3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico
  3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito
  3.2.2.4. Controllo degli eccipienti
  3.2.2.5. Controllo del medicinale finito
  3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento
  3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito
  3.2.2.8. Stabilità del medicinale finito
  4. Modulo 4: Relazioni non cliniche
  4.1. Formato e presentazione
  4.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
  4.2.1. Farmacologia
  4.2.2. Farmacocinetica
  4.2.3. Tossicologia
  5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici
  5.1. Formato e presentazione
  5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
  5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici
  5.2.2.  Relazioni  sugli  studi effettuati in campo farmacocinetico
con uso di biomateriali umani
  5.2.3. Relazioni sugli studi farmacocinetici sull'uomo
  5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo
  5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza
  5.2.5.1.   Relazioni   di  studi  clinici  controllati  concernenti
l'indicazione richiesta
  5.2.5.2.  Relazioni  di studi clinici non controllati, relazioni di
analisi  di  dati  relativi a più di uno studio e altre relazioni di
studi clinici
  5.2.6.   Relazioni  sull'esperienza  successiva  all'immissione  in
commercio
  5.2.7.  Moduli  per  i  «case  reports» la relazione delle prove ed
elenchi dei singoli pazienti

                              Parte II

Dossier specifici di autorizzazione all'immissione in commercio
  1. Impiego medico ben noto
  2. Medicinali essenzialmente simili
  3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche
  4. Medicinali di origine biologica simili
  5. Medicinali ad associazione fissa
  6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali
  7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio

                              Parte III

Medicinali particolari
  1. Medicinali di origine biologica
  1.1. Medicinali derivati dal plasma
  1.2. Vaccini
  2. Radiofarmaci e precursori
  2.1. Radiofarmaci
  2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radiomarcatura
  3. Medicinali omeopatici
  4. Medicinali a base di erbe
  5. Medicinali orfani

                              Parte IV
(modificata dall'allegato al DMS 18.05.10 - ndr)

Medicinali per terapie avanzate
  1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici)
  1.1. Diversità dei medicinali per terapia genica
  1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3
  2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici)
  3.  Requisiti  specifici  per  i  medicinali  per  terapia genica e
terapia  cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4
e 5
  3.1. Modulo 4
  3.2. Modulo 5
  3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia
  3.2.2. Sicurezza
  4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti

Introduzione e principi generali*

              *Di  norma,  il presente allegato cita sia la direttiva
          comunitaria  sia  la  corrispondente  normativa italiana di
          recepimento.   Solo   nel  caso  in  cui  le  direttive  si
          riferiscano  a  materia  non  esclusivamente  afferente  al
          settore farmaceutico (es. OGM, coloranti ecc.) viene omessa
          la citazione della corrispondente normativa nazionale.

  (1)  Le  informazioni  e  i  documenti  allegati  alla  domanda  di
autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 8 e
10,  comma 1 del presente decreto (articoli 8 e 10, paragrafo 1 della
direttiva  2001/83/CE),  devono  essere  presentati  conformemente  a
quanto  stabilito  in  questo  allegato e devono attenersi alla guida
pubblicata  dalla  Commissione nella raccolta «La disciplina relativa
ai  medicinali della Comunità europea», volume 2 B, guida ad uso dei
richiedenti,  medicinali per uso umano, presentazione e contenuto del
dossier, Documento Tecnico Comune (Common Technical Document - CTD).
  (2)   La  presentazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  va
effettuata   mediante   cinque  moduli:  il  modulo 1  fornisce  dati
amministrativi  specifici  per  la  Comunità  europea;  il  modulo 2
riassunti  relativi  alla parte di qualità, alla parte non clinica e
alla  parte clinica; il modulo 3 informazioni chimiche, farmaceutiche
e  biologiche;  il  modulo  4,  relazioni non cliniche e il modulo 5,
relazioni   di   studi   clinici.   Tale   presentazione  costituisce
l'attuazione  di  un  formato  comune  a tutte le aree ICH (Comunità
europea,  USA, Giappone). I cinque moduli devono essere presentati in
modo  rigorosamente conforme al formato, al contenuto e al sistema di
numerazione specificati nel volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti,
precedentemente citato.
  (3)  La  presentazione  in  formato  CTD della Comunità europea si
applica a tutti i tipi di domande di autorizzazione all'immissione in
commercio, indipendentemente dalla procedura prevista (centralizzata,
di  mutuo  riconoscimento o nazionale) e dal fatto che la domanda sia
completa  o  semplificata.  E'  anche  applicabile  a tutti i tipi di
prodotti,  incluse  le  nuove  sostanze  chimiche  (NCE: New Chemical
Entities),  i  radiofarmaci,  i  derivati  del  plasma,  i vaccini, i
medicinali a base di erbe, ecc.
  (4)  Nella  preparazione  del  dossier di domanda di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  i richiedenti devono anche tener conto
degli  orientamenti/linee  guida  scientifici in materia di qualità,
sicurezza  ed  efficacia  dei  medicinali per uso umano, adottati dal
comitato   per   le   specialità  medicinali  (CPMP:  Committee  for
Proprietary  Medicinal Products) e pubblicati dall'Agenzia europea di
valutazione   dei  medicinali  (EMEA:  European  Medicine  Evaluation
Agency)  e degli altri orientamenti/linee guida in campo farmaceutico
stabiliti  dalla  Comunità, pubblicati dalla Commissione nei diversi
volumi  della  raccolta  «La  disciplina relativa ai medicinali nella
Comunità europea».
  (5) Per quanto attiene alla parte di qualità del dossier (chimica,
farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese
quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea.
  (6)  Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai requisiti
della  direttiva  2003/94/CE della Commissione (Capo II del titolo IV
del   presente  decreto),  che  stabilisce  i  principi  e  le  linee
direttrici   delle   buone   prassi   di   fabbricazione  (GMP:  Good
Manufacturing  Practices)  relative  ai medicinali per uso umano e ai
medicinali  per uso umano in fase di sperimentazione, e ai principi e
agli  orientamenti/linee  guida  in  materia  di GMP pubblicati dalla
Commissione  nella  raccolta  «La  disciplina  relativa ai medicinali
nella Comunità europea» volume 4.
  (7)  La  domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ai
fini  della  valutazione  del  medicinale  in  questione,  siano esse
favorevoli o sfavorevoli al medicinale. In particolare essa conterrà
tutte   le   informazioni   relative   a   prove   o  sperimentazioni
farmaco-tossicologiche  o  cliniche incomplete o abbandonate relative
al  medicinale/i, e/o a sperimentazioni portate a termine concernenti
indicazioni terapeutiche non considerate nella domanda.
  (8)  Tutte  le  sperimentazioni  cliniche  eseguite nella Comunità
europea  devono  essere conformi ai requisiti del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211 (direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). Per essere
prese  in  considerazione  durante  la valutazione di una domanda, le
sperimentazioni  cliniche  eseguite  fuori  dalla Comunità europea -
concernenti medicinali destinati ad essere utilizzati nella Comunità
europea  -  devono essere predisposte, attuate e descritte secondo la
buona  pratica  clinica ed i principi etici pertinenti, sulla base di
principi equivalenti alle disposizioni del citato decreto legislativo
n.  211/2003 (direttiva 2001/20/CE). Le sperimentazioni devono essere
eseguite  conformemente  ai principi etici contenuti ad esempio nella
dichiarazione di Helsinki.
  (9)  Gli  studi  non  clinici (farmaco-tossicologici) devono essere
eseguiti  conformemente  alle disposizioni relative alle buone prassi
di   laboratorio  di  cui  alla  direttiva  87/18/CEE  del  Consiglio
concernente   il   ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,
regolamentari   ed   amministrative   relative  all'applicazione  dei
principi  di  buone  prassi  di laboratorio e al controllo della loro
applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze  chimiche, e al decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120,  e  successive  integrazioni
(direttiva   2004/9/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente   l'ispezione   e  la  verifica  della  buona  prassi  di
laboratorio - BPL).
  (10)  Tutti  i  test  sugli  animali  si  svolgono  secondo  quanto
stabilito  dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (direttiva
86/609/CEE  del  Consiglio,  del  24 novembre  1986),  concernente il
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
  (11)   Ai   fini   del   costante   controllo   della   valutazione
rischio/beneficio,  tutte  le  nuove informazioni non contenute nella
domanda  originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza devono
essere   presentate  alle  autorità  competenti.  Dopo  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione in commercio, ogni variazione dei
dati  del dossier deve essere presentato alle autorità competenti ai
sensi  dei  requisiti  dei  regolamenti  (CE) n. 1084/ 2003 e (CE) n.
1085/2003  della  Commissione  o,  eventualmente,  ai  sensi di norme
nazionali  nonchè  dei  requisiti  del volume 9 della raccolta della
Commissione  «La  disciplina  relativa  ai medicinali nella Comunità
europea».
  Il presente allegato è diviso in quattro parti:
  - La  parte I descrive il formato della domanda, il riassunto delle
caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura,   il   foglietto
illustrativo  e  i requisiti di presentazione per le domande standard
(moduli da 1 a 5).
  - La parte II prevede una deroga per le «Domande specifiche», cioè
relative  all'impiego  medico  ben  noto,  ai prodotti essenzialmente
simili,  alle  associazioni fisse, ai prodotti biologici simili, alle
circostanze eccezionali e alle domande miste (in parte bibliografiche
e in parte su studi propri).
  - La  parte  III  tratta dei «Requisiti per le domande particolari»
relativi  ai medicinali di origine biologica (master file del plasma;
master  file  dell'antigene  del  vaccino),  radiofarmaci, medicinali
omeopatici, medicinali a base di erbe e medicinali orfani.
  - La  parte  IV  tratta  dei  «Medicinali  per  terapie avanzate» e
riguarda  in particolare i requisiti specifici relativi ai medicinali
per terapia genica (che usano il sistema umano autologo o allogenico,
o  il  sistema  xenogenico)  e ai medicinali per terapie cellulari di
origine  umana  o  animale,  nonchè  ai  medicinali  per i trapianti
xenogenici.

                               Parte I

REQUISITI   RELATIVI  AL  DOSSIER  STANDARDIZZATO  DI  AUTORIZZAZIONE
                    ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.

1. Modulo 1: Informazioni amministrative
1.1. Indice
  Deve  essere  presentato un indice completo dei moduli da 1 a 5 del
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.
1.2. Modulo di domanda
  Il  medicinale  oggetto  della  domanda  deve  essere  identificato
mediante  il  nome,  il  nome della o delle sostanze attive, la forma
farmaceutica,   la   via   di  somministrazione,  il  dosaggio  e  la
presentazione finale, compresa la confezione.
  Occorre  inoltre  fornire nome e indirizzo del richiedente, nome ed
indirizzo  del  o  dei  fabbricanti  e  siti  delle  diverse  fasi di
fabbricazione  (compreso  il  fabbricante  del  prodotto finito, il/i
fabbricante/i  della/e  sostanza/e  attiva/e)  e, se del caso, nome e
indirizzo dell'importatore.
  Il  richiedente  deve  inoltre  specificare  il  tipo  di domanda e
indicare eventuali campioni presentati. Ai dati amministrativi devono
essere  allegate  copie delle autorizzazioni di fabbricazione secondo
il   disposto   dell'articolo 50,   comma 1   del   presente  decreto
(articolo 40  della  direttiva 2001/83/CE), unitamente all'elenco dei
paesi  per  i  quali  è  stata rilasciata l'autorizzazione, copie di
tutti  i  riassunti  delle  caratteristiche  del  prodotto secondo il
disposto  dell'articolo 14  del  presente  decreto (articolo 11 della
direttiva 2001/83/CE) approvati dagli Stati membri ed infine l'elenco
dei   paesi   nei   quali   è   stata   presentata  una  domanda  di
autorizzazione.  Come  indicato  nel modulo di domanda, i richiedenti
devono  tra  l'altro  fornire informazioni dettagliate sul medicinale
oggetto  della domanda, sulla base legale della domanda, sul titolare
dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio  e  sullo/sugli
stabilimento/i  di  fabbricazione  proposto/i,  nonchè  informazioni
sulla situazione di medicinale orfano, pareri scientifici e programmi
di sviluppo pediatrico.
1.3. Riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, etichettatura e
foglietto illustrativo
1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
  Il  richiedente  propone  un  riassunto  delle  caratteristiche del
prodotto  come  previsto  dall'articolo 8,  comma 3,  lettera o)  del
presente  decreto  e  dall'articolo 11  della  direttiva 2001/83/CE e
successive modifiche.
1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo
  Deve  essere  presentato  il testo proposto per l'etichettatura del
confezionamento  primario  e dell'imballaggio esterno, nonchè per il
foglietto  illustrativo.  I  testi  devono essere conformi a tutte le
voci  obbligatorie  elencate,  per l'etichettatura dei medicinali per
uso  umano,  degli  articoli 73  e 74 del presente decreto (titolo V,
articolo 63   della   direttiva   2001/83/CE)   e  per  il  foglietto
illustrativo dall'articolo 77 del presente decreto (articolo 59 della
direttiva 2001/83/CE).
1.3.3. Esemplari e campioni
  Il   richiedente   deve   presentare   campioni   e   modelli   del
confezionamento primario, dell'imballaggio esterno, delle etichette e
dei foglietti illustrativi del medicinale in questione.
1.3.4. Riassunti  delle  caratteristiche  del prodotto già approvati
negli Stati membri
  Ai   dati  amministrativi  del  modulo  di  domanda  devono  essere
eventualmente   allegate   copie   di   tutti   i   riassunti   delle
caratteristiche  del prodotto - ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del
presente  decreto  e  dell'articolo 11  della  direttiva 2001/83/CE e
successive modifiche e dell'articolo 31, comma 1 del presente decreto
(articolo 21  della  direttiva  2001/83/CEE)  - approvati dagli Stati
membri,  nonchè  un  elenco  dei  paesi  in  cui è stata presentata
domanda.
1.4. Informazioni riguardanti gli esperti
  Ai  sensi  dell'articolo 15, comma 1 del presente decreto (articolo
12,  paragrafo 2  della  direttiva  2001/83/CEE),  gli esperti devono
fornire relazioni particolareggiate delle loro constatazioni relative
ai  documenti  e  alle  informazioni  che costituiscono il dossier di
autorizzazione   all'immissione   in  commercio,  ed  in  particolare
relative  ai moduli 3, 4 e 5 (rispettivamente documentazione chimica,
farmaceutica e biologica, documentazione non clinica e documentazione
clinica).   Gli   esperti   devono  affrontare  gli  aspetti  critici
concernenti  la  qualità  del  prodotto e gli studi effettuati sugli
animali   e   sull'uomo,   riportando  tutti  i  dati  utili  ad  una
valutazione.
  Per   soddisfare   tali  requisiti  occorre  fornire  un  riassunto
complessivo  della  qualità, una rassegna non clinica (dati di studi
effettuati  su  animali)  e una rassegna clinica, che trovano la loro
collocazione  nel  modulo  2 del dossier di domanda di autorizzazione
all'immissione  in  commercio.  Nel  modulo  1  viene  presentata una
dichiarazione   firmata   dagli   esperti  unitamente  ad  una  breve
descrizione   della   loro   formazione,   qualifiche   ed  attività
professionali.  Gli  esperti  devono  essere  in  possesso  di idonee
qualifiche  tecniche o professionali. Deve essere inoltre indicato il
rapporto professionale esistente tra l'esperto e il richiedente.
1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande
  I  requisiti specifici per tipi diversi di domande vengono trattati
nella parte II del presente allegato.
1.6. Valutazione del rischio ambientale
  All'occorrenza,  le  domande  di  autorizzazione  all'immissione in
commercio   devono   includere   una  valutazione  complessiva  degli
eventuali   rischi  per  l'ambiente  connessi  all'impiego  e/o  allo
smaltimento  del  medicinale,  e  formulare  eventuali  proposte  per
un'etichettatura   adeguata.   Devono   essere  affrontati  i  rischi
ambientali  connessi  all'emissione  di  medicinali  che contengono o
consistono  in  OGM  (organismi  geneticamente  modificati)  a  norma
dell'articolo 2  della  direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio   del   12 marzo   2001   sull'emissione   deliberata
nell'ambiente  di  organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva  90/220/CEE  del  Consiglio.  Le  informazioni  sul rischio
ambientale   sono   presentate   in  un'appendice  al  modulo  1.  La
presentazione   delle   informazioni   deve   essere   conforme  alle
disposizioni   della   direttiva   2001/18/CE,  tenendo  conto  degli
eventuali  documenti  di orientamento pubblicati dalla Commissione in
riferimento all'attuazione di tale direttiva.
  Le informazioni conterranno:
    - un'introduzione;
    - una   copia   del  consenso  scritto  o  dei  consensi  scritti
all'emissione  deliberata  nell'ambiente  di OGM a scopi di ricerca e
sviluppo, ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE;
    - le  informazioni  richieste  negli  allegati  da  II a IV della
direttiva   2001/18/CE,   come   i   metodi   di   rilevazione  e  di
individuazione  nonchè  il  codice  unico dell'OGM e qualsiasi altra
ulteriore  informazione  sugli  OGM  o  sul  prodotto, concernente la
valutazione del rischio ambientale;
    - una  relazione  di  valutazione  del  rischio  ambientale (VRA)
redatta in base alle informazioni di cui agli allegati III e IV della
direttiva  2001/18/CE  e  ai  sensi  dell'allegato  II della medesima
direttiva;
    - una  conclusione,  che, sulla base di tali informazioni e della
VRA,   proponga   un'adeguata   strategia  di  gestione  dei  rischi,
comprendente   un   piano  di  controllo  relativo  al  periodo  post
commercializzazione,  tutte  le precisazioni che dovrebbero comparire
nel  riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura
e  nel  foglietto  illustrativo, per la loro importanza per gli OGM e
per il prodotto in questione;
    - adeguati provvedimenti di informazione del pubblico.
  Sono  inoltre  necessarie  la  data  e  la  firma  dell'autore,  la
descrizione  della  sua  formazione, delle sue qualifiche e della sua
esperienza  professionale, nonchè una dichiarazione sul suo rapporto
professionale con il richiedente.
2. Modulo 2: Riassunti
  Il   presente  modulo  riassume  i  dati  chimici,  farmaceutici  e
biologici, i dati non clinici ed i dati clinici presentati nei moduli
3,  4  e 5 del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio,  e  fornisce le relazioni/rassegne di cui all'articolo 15,
comma 1   del   presente   decreto   (articolo   12  della  direttiva
2001/83/CE).   Vengono  analizzati  e  trattati  i  punti  critici  e
presentati  riassunti  fattuali,  comprendenti  formati tabellari. Le
relazioni  devono  contenere  riferimenti  a formati tabellari o alle
informazioni contenute nella documentazione principale presentata nel
modulo  3  (documentazione  chimica,  farmaceutica  e biologica), nel
modulo  4 (documentazione non clinica) e nel modulo 5 (documentazione
clinica).
  Le  informazioni  contenute  nel  modulo 2 devono essere presentate
conformemente  al  formato,  al contenuto e al sistema di numerazione
specificati nel volume 2, Guida ad uso dei richiedenti. Le rassegne e
i  riassunti  devono  attenersi  ai  seguenti  principi  e  requisiti
fondamentali:
2.1. Indice generale
  Il   modulo   2  deve  includere  un  indice  della  documentazione
scientifica presentata nei moduli da 2 a 5.
2.2. Introduzione
  Devono  essere  fornite informazioni sulla classe farmacologica, le
modalità  d'azione  e  l'uso clinico proposto del medicinale per cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio.
2.3. Riassunto generale sulla parte di qualità
  Un   riassunto   complessivo   della   qualità   deve  fornire  le
informazioni concernenti i dati chimici, farmaceutici e biologici.
  Vanno  evidenziati  i parametri critici fondamentali e le questioni
relative alla qualità, nonchè le motivazioni nei casi in cui non si
sono  seguiti  gli  orientamenti/linee  guida pertinenti. Il presente
documento  deve  essere  conforme  all'ambito  e all'impostazione dei
corrispondenti dati particolareggiati presentati nel modulo 3.
2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica
  Viene   richiesta   una   valutazione  integrata  e  critica  della
valutazione  non  clinica del medicinale su animali/ in vitro. Devono
essere  incluse  la  discussione  e la motivazione della strategia di
analisi  e  dell'eventuale  deviazione dagli orientamenti/linee guida
pertinenti.
  Fatta  eccezione per i medicinali di origine biologica, deve essere
inclusa   una   valutazione   delle   impurezze  e  dei  prodotti  di
degradazione,   con   relativi  potenziali  effetti  farmacologici  o
tossicologici.  Devono  essere  discusse  le conseguenze di qualsiasi
differenza sulla chiralità, forma chimica e profilo di impurezza tra
il  composto  impiegato  per  gli  studi non clinici e il prodotto da
immettere  in  commercio.  Per i medicinali di origine biologica deve
essere  valutata  la comparabilità tra le materie utilizzate per gli
studi non clinici e clinici e il medicinale da commercializzare.
  Ogni  nuovo  eccipiente  deve  essere  sottoposto  ad una specifica
valutazione   di   sicurezza.   Le  caratteristiche  del  medicinale,
dimostrate  dagli studi non clinici, vanno definite, e vanno discusse
le  conseguenze  di tali risultati per la sicurezza del medicinale in
riferimento all'uso clinico proposto.
2.5. Rassegna relativa alla parte clinica
  La  rassegna  clinica  deve  fornire  un'analisi  critica  dei dati
clinici  inclusi  nel  riassunto  clinico e nel modulo 5. Deve essere
esplicitata  l'impostazione  dello  sviluppo  clinico del medicinale,
compresi   progetto   di   studio  critico,  decisioni  collegate  ed
esecuzione degli studi.
  Deve  essere  fornita  una  breve  rassegna  dei risultati clinici,
comprese  le  limitazioni  significative, nonchè una valutazione dei
vantaggi  e rischi basata sulle conclusioni degli studi clinici. Deve
essere interpretato il modo in cui i risultati relativi all'efficacia
e  alla sicurezza confermano la dose e le indicazioni proposte, ed è
richiesta  una valutazione di come il riassunto delle caratteristiche
del  prodotto  e  altre misure ottimizzino i vantaggi e controllino i
rischi.
  Devono  essere  spiegati  i  punti  relativi  all'efficacia  e alla
sicurezza emersi durante lo sviluppo, nonchè le questioni irrisolte.
2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica
  I   risultati   degli   studi   farmacologici,   farmacocinetici  e
tossicologici effettuati su animali/in vitro devono essere presentati
come  riassunti fattuali in forma scritta e tabulata secondo l'ordine
seguente:
    - Introduzione
    - Riassunto scritto di farmacologia
    - Riassunto tabellare di farmacologia
    - Riassunto scritto di farmacocinetica
    - Riassunto tabellare di farmacocinetica
    - Riassunto scritto di tossicologia
    - Riassunto tabellare di tossicologia.
2.7. Riassunto relativo alla parte clinica
  Deve  essere  fornito un riassunto fattuale particolareggiato delle
informazioni  cliniche  sul  medicinale  contenute nel modulo 5. Sono
compresi  i  risultati  di  tutti  gli  studi di biofarmaceutica e di
farmacologia   clinica,  nonchè  degli  studi  sull'efficacia  e  la
sicurezza cliniche. E' richiesta una sintesi dei singoli studi.
  Le   informazioni   cliniche  riassunte  devono  essere  presentate
nell'ordine seguente:
    - Riassunto di biofarmaceutica e relativi metodi analitici
    - Riassunto degli studi di farmacologia clinica
    - Riassunto dell'efficacia clinica
    - Riassunto della sicurezza clinica
    - Sintesi dei singoli studi.
3. Modulo  3:  Informazioni  chimiche, farmaceutiche e biologiche per
medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche
3.1. Formato e presentazione
  L'impostazione generale del modulo 3 è la seguente:
    - Indice
    - Insieme dei dati
    - Sostanza attiva
  Informazioni generali
    - Nomenclatura
    - Struttura
    - Proprietà generali
  Fabbricazione
    - Fabbricante/i
    - Descrizione  del  processo di fabbricazione e dei controlli cui
è soggetto
    - Controllo dei materiali
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi
    - Convalida e/o valutazione del processo
    - Sviluppo del processo di fabbricazione
  Caratterizzazione
    - Spiegazione della struttura e di altre caratteristiche
    - Impurezze
  Controllo della sostanza attiva
    - Specifiche
    - Procedure analitiche
    - Convalida delle procedure analitiche
    - Analisi dei lotti
    - Giustificazione delle specifiche
    - Norme o materie di riferimento
    - Sistema di chiusura del contenitore
    - Stabilità
    - Riassunto relativo alla stabilità e conclusioni
    - Protocollo  di  stabilità  e  impegni  assunti  in merito alla
stabilità successivamente all'approvazione
    - Dati di stabilità
    - Medicinale finito
    - Descrizione e composizione del medicinale
    - Sviluppo farmaceutico
    - Componenti del medicinale
    - Sostanza attiva
    - Eccipienti
    - Medicinale
    - Sviluppo della formulazione
    - Sovradosaggi
    - Proprietà fisico-chimiche e biologiche
    - Sviluppo del processo di fabbricazione
    - Sistema di chiusura del contenitore
    - Caratteristiche microbiologiche
    - Compatibilità
  Fabbricazione
    - Fabbricante/i
    - Formula dei lotti
    - Descrizione  del  processo di fabbricazione e dei controlli cui
è soggetto
    - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi
    - Convalida e/o valutazione del processo
  Controllo degli eccipienti
    - Specifiche
    - Procedure analitiche
    - Convalida delle procedure analitiche
    - Giustificazione delle specifiche
    - Eccipienti di origine umana o animale
    - Nuovi eccipienti
  Controllo del medicinale finito
    - Specifica/e
    - Procedura analitica
    - Convalida delle procedure analitiche
    - Analisi dei lotti
    - Caratterizzazione delle impurezze
    - Giustificazione della/e specifica/he
 Standard o materiali di riferimento
 Sistema di chiusura del contenitore
 Stabilità
    - Riassunto relativo alla stabilità e conclusione
    - Protocollo  di  stabilità  e  impegni  assunti  in merito alla
stabilità successivamente all'approvazione
    - Dati di stabilità
    - Appendici
    - Impianti  e  attrezzature  (solo  per  i  medicinali di origine
biologica)
    - Valutazione di sicurezza degli agenti avventizi
    - Eccipienti
    - Ulteriori informazioni per la Comunità europea
    - Programma di convalida del processo per il medicinale
    - Dispositivo medico
    - Certificato/i di idoneità
    - Medicinali   che   contengano  o  impieghino  nel  processo  di
fabbricazione  materiali di origine animale e/o umana (procedura EST:
encefalopatia spongiforme trasmissibile)
    - Bibliografia
3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
  (1)  Per  la/e  sostanza/e  attiva/e  e il medicinale finito i dati
chimici,  farmaceutici  e biologici da fornire devono includere tutte
le  informazioni  pertinenti che riguardano: lo sviluppo, il processo
di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprietà, le operazioni
e i requisiti per il controllo della qualità, la stabilità, nonchè
una   descrizione   della  composizione  e  della  presentazione  del
medicinale finito.
  (2)  Devono  essere  fornite  due serie principali di informazioni,
rispettivamente sulla/e sostanza/e attiva/e sul prodotto finito.
  (3)   Il   presente   modulo   deve  inoltre  fornire  informazioni
particolareggiate  sulle  materie prime impiegate nelle operazioni di
fabbricazione   della/e   sostanza/e   attiva/e  e  sugli  eccipienti
incorporati nella formulazione del medicinale finito.
  (4)  Tutte  le  procedure  e  i  metodi utilizzati per fabbricare e
controllare  la  sostanza attiva e il medicinale finito devono essere
descritti   in   modo   particolareggiato,  affinchè  sia  possibile
riprodurli  in  test  di  controllo,  su  richiesta  delle  autorità
competenti.  Tutte  le  procedure  seguite  per  i test devono essere
conformi  agli  sviluppi  più  recenti  del  progresso scientifico e
devono essere convalidati. Devono essere presentati i risultati degli
studi di convalida. Qualora le procedure per l'effettuazione dei test
siano  già  incluse  nella  farmacopea  europea, la descrizione può
essere  sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i.
  (5) Le monografie della farmacopea europea sono applicabili a tutte
le  sostanze, i preparati e le forme farmaceutiche che figurano nella
farmacopea  stessa.  Per  le  altre  sostanze, ogni Stato membro può
imporre il rispetto della farmacopea nazionale.
  Tuttavia,  se  un materiale, presente nella farmacopea europea o in
quella  di  uno  Stato  membro,  è stato preparato con un metodo che
lascia  impurezze  non controllate nella monografia della farmacopea,
tali impurezze e i loro limiti massimi di tolleranza vanno dichiarati
e va descritto un'adeguata procedura per l'effettuazione di test. Nei
casi   in  cui  una  specifica  contenuta  in  una  monografia  della
farmacopea  europea  o nella farmacopea nazionale di uno Stato membro
fosse  insufficiente  a  garantire  la  qualità  della  sostanza, le
autorità competenti possono chiedere al titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio specifiche più appropriate. Le autorità
competenti informeranno le autorità responsabili della farmacopea in
questione.   Il   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione  in
commercio  fornirà  alle  autorità di tale farmacopea i particolari
della   presunta   insufficienza  e  delle  specifiche  supplementari
applicate.
  Qualora  le procedure d'analisi siano già incluse nella farmacopea
europea,  in  ognuna  delle  sezioni  pertinenti  la descrizione può
essere  sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati alla/e
monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i.
  (6)  Qualora  le  materie  prime  e  i  materiali  sussidiari, la/e
sostanza/e  attiva/e  o  l'/gli  eccipiente/i non siano descritti nè
nella  farmacopea  europea,  nè  in  una  farmacopea nazionale, può
essere autorizzato il riferimento alla monografia della farmacopea di
un  paese  terzo.  In  tali  casi il richiedente presenta copia della
monografia  corredata,  se  del caso, dalla convalida delle procedure
d'analisi contenute nella monografia e dalla traduzione.
  (7) Qualora la sostanza attiva e/o una materia prima e un materiale
sussidiario  o  lo  /gli eccipiente/i siano oggetto di una monografia
della farmacopea europea, il richiedente può chiedere un certificato
d'idoneità,  che,  se viene rilasciato dalla Direzione europea della
qualità   dei  medicinali,  deve  essere  presentato  nella  sezione
pertinente  del  presente modulo. Tali certificati di idoneità della
monografia   della  farmacopea  europea  possono  sostituire  i  dati
pertinenti   delle  sezioni  corrispondenti  descritte  nel  presente
modulo.  Il  produttore garantirà per iscritto al richiedente che il
processo  di  produzione non è stato modificato dopo il rilascio del
certificato  di  idoneità  da  parte  della  Direzione europea della
qualità dei medicinali.
  (8)  Nel  caso  di una sostanza attiva ben definita, il fabbricante
della stessa o il richiedente possono stabilire che
    (i) la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione,
    (ii) il controllo di qualità nel corso della fabbricazione, e
    (iii) la convalida del processo
siano  forniti  in  documento  separato  direttamente  alle autorità
competenti  dal  fabbricante  della  sostanza attiva come master file
della sostanza attiva.
  In  questo  caso  tuttavia  il  fabbricante comunica al richiedente
tutti   i   dati   rilevanti  affinchè  quest'ultimo  si  assuma  la
responsabilità  del medicinale. Il fabbricante conferma per iscritto
al  richiedente  che garantisce la conformità tra i vari lotti e che
non  procederà  a  nessuna  modifica del processo di fabbricazione o
delle specifiche senza informarne il richiedente. Tutti i documenti e
le  precisazioni  riguardanti  l'eventuale domanda di modifica devono
essere   sottoposti  alle  autorità  competenti;  tali  documenti  e
precisazioni  vengono anche forniti al richiedente se essi riguardano
la parte aperta del master file.
  (9)  Misure  specifiche  a  fini  di prevenzione della trasmissione
delle   encefalopatie   spongiformi  di  origine  animale  (materiali
ottenuti   da   ruminanti):   in   ciascuna   fase  del  processo  di
fabbricazione il richiedente deve dimostrare che le materie impiegate
sono  conformi  ai  principi  informatori  per gli interventi volti a
minimizzare   il   rischio   di   trasmettere  agenti  eziologici  di
encefalopatie  spongiformi  animali  tramite  medicinali  e  relativi
aggiornamenti,  pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. La conformità di tali principi informatori può
essere  dimostrata  presentando  preferibilmente  un  certificato  di
conformità  alla  monografia  pertinente  della  farmacopea  europea
rilasciato  dalla  Direzione  europea  della qualità dei medicinali,
oppure dati scientifici che dimostrino tale idoneità.
  (10)  Quanto agli agenti avventizi, occorre presentare informazioni
sulla valutazione dei rischi relativi al potenziale di contaminazione
da  parte di agenti avventizi, non virali o virali, in accordo con le
indicazioni  riportate  nei  corrispondenti orientamenti/linee guida,
nonchè  nella monografia generale e nel capitolo generale pertinenti
della farmacopea europea.
  (11)  Tutti  gli  impianti  e le attrezzature speciali, che possono
essere  impiegati  in  qualsiasi fase del processo di fabbricazione e
delle  operazioni di controllo del medicinale, devono formare oggetto
di una descrizione adeguata.
  (12)  All'occorrenza,  deve essere presentata l'eventuale marcatura
CE prescritta dalla legislazione comunitaria sui dispositivi medici.
  Occorre  prestare  particolare attenzione agli elementi individuati
di seguito.
3.2.1. Sostanza/e attiva/e
3.2.1.1. Informazioni  generali  e  relative  alle materie prime e ai
materiali sussidiari
    a) Occorre fornire informazioni sulla nomenclatura della sostanza
attiva,  compresa la denominazione comune internazionale raccomandata
(INN  = International Non-proprietary Name), il nome della farmacopea
europea se pertinente e il/i nome/i chimico/i.
  Devono   essere  fornite  la  formula  di  struttura,  compresa  la
stereochimica  relativa ed assoluta, la formula molecolare e la massa
molecolare  relativa.  Se  opportuno, per i medicinali biotecnologici
occorre  fornire  la rappresentazione schematica della sequenza degli
aminoacidi e la massa molecolare relativa.
  Deve  essere  fornito  un  elenco  delle proprietà fisico-chimiche
della  sostanza  attiva,  nonchè  di altre proprietà significative,
compresa l'attività biologica per i medicinali di origine biologica.
    b) Ai  fini  del  presente  allegato, per materie prime (starting
materials)  si  devono  intendere  tutte  le  materie  dalle quali la
sostanza attiva viene fabbricata o estratta.
  Quanto  ai  medicinali  di  origine  biologica,  per  materie prime
s'intendono   tutte   le   sostanze   di   origine  biologica,  quali
microrganismi,  organi  e  tessuti  di  origine  vegetale  o animali,
cellule  o  liquidi  biologici  (compreso  il  sangue o il plasma) di
origine   umana   o  animale  e  costrutti  cellulari  biotecnologici
(substrati   cellulari,  ricombinanti  o  meno,  incluse  le  cellule
primarie).
  Un  medicinale  biologico è un prodotto il cui principio attivo è
una  sostanza  biologica.  Una  sostanza  biologica  è  una sostanza
prodotta,  o  estratta,  da una fonte biologica e che richiede per la
sua  caratterizzazione e per la determinazione della sua qualità una
serie  di  esami fisico-chimico-biologici, nonchè le indicazioni sul
processo  di produzione e il suo controllo. Si considerano medicinali
biologici:  i  medicinali  immunologici  e  i medicinali derivati dal
sangue   umano   e   dal   plasma   umano,  definiti  rispettivamente
all'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera i) del presente decreto
(paragrafi  (4) e (10) dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE); i
medicinali   che  rientrano  nel  campo  d'applicazione  del  comma 1
dell'allegato  al  regolamento  (CEE)  n.  726/2004; i medicinali per
terapie avanzate, definiti alla Parte IV del presente allegato. Tutte
le  altre  sostanze  nonchè  qualunque altro materiale impiegati per
fabbricare  o  estrarre la/le sostanza/e attiva/e, ma dalle quali non
si ricava direttamente la sostanza attiva, come i reagenti, i terreni
di  coltura,  il  siero  fetale  di  vitello, gli additivi, i tamponi
utilizzati  nella  cromatografia,  ecc.,  sono  note  come  materiali
sussidiari (raw materials).
3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva /e
    a) La  descrizione  del  processo di fabbricazione della sostanza
attiva  costituisce  l'impegno da parte del richiedente riguardo alla
fabbricazione  della sostanza stessa. Per descrivere adeguatamente il
processo di fabbricazione e i controlli cui è soggetto devono essere
fornite  idonee  informazioni  conformemente  agli orientamenti/linee
guida pubblicati dall'Agenzia.
    b) Devono   essere   elencate  tutte  le  materie  impiegate  per
fabbricare  la/e  sostanza/e  attiva/e, indicando con precisione dove
viene usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni
sulla  qualità  e il controllo di tali materie, nonchè informazioni
che  dimostrino  che  esse  sono conformi a standard adeguati all'uso
previsto.
  I  materiali sussidiari vanno elencati, e devono essere documentati
la loro qualità ed i controlli cui sono sottoposti.
  Vanno   indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilità  di  ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonchè tutti i siti di produzione
o impianti coinvolti nella fabbricazione e nei test.
    c) Per i medicinali di origine biologica sono previsti i seguenti
requisiti aggiuntivi.
  L'origine e la storia delle materie prime devono essere descritte e
documentate.  Riguardo  alla prevenzione specifica della trasmissione
delle   encefalopatie   spongiformi   animali,  il  richiedente  deve
dimostrare  che  la sostanza attiva è conforme alla nota esplicativa
relativa  alla  riduzione  del  rischio  di trasmissione degli agenti
delle  encefalopatie  spongiformi animali attraverso medicinali a uso
umano   e   veterinario  e  i  suoi  aggiornamenti  pubblicati  dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
  In  caso  di utilizzazione di banche di cellule, occorre dimostrare
che le caratteristiche cellulari non si sono modificate nel corso dei
passaggi  effettuati  in  fase  di  produzione  e successivamente. E'
necessario  effettuare  prove  per  accertarsi dell'assenza di agenti
avventizi  nelle  materie  prime,  quali  semenza, banche di cellule,
miscele  di siero o plasma e altre materie di origine biologica e, se
possibile, nei materiali dai quali sono stati derivati.
  Se  la  presenza  di  agenti  avventizi  potenzialmente patogeni è
inevitabile,  il materiale corrispondente può essere utilizzato solo
se  la  lavorazione  successiva  garantisce  la loro eliminazione e/o
inattivazione.   L'eliminazione  e/o  l'inattivazione  devono  essere
convalidate.  La  produzione di vaccini deve basarsi, ogni qual volta
possibile,  su  un sistema di lotti di sementi (seed lot) e su banche
di  cellule  prestabilite. Nel caso di vaccini batterici e virali, le
caratteristiche  dell'agente infettivo devono essere dimostrate nella
semenza.  Inoltre,  nel  caso  di  vaccini  vivi, la stabilità delle
caratteristiche di attenuazione deve essere dimostrata sulla semenza,
se  questa  dimostrazione  non  è sufficiente, le caratteristiche di
attenuazione  degli agenti infettivi devono essere dimostrate in fase
di produzione.
  Nel  caso  di  medicinali  derivati  dal  sangue o plasma umano, è
necessario descrivere e documentare la fonte, i criteri e i metodi di
raccolta,  di trasporto e di conservazione del materiale di partenza,
ai  sensi  in  accordo  con le prescrizioni di cui alla parte III del
presente allegato.
  Devono   essere   descritti  gli  impianti  e  le  attrezzature  di
fabbricazione.
    d) Vanno   opportunamente   comunicati   prove   e   criteri   di
accettazione utilizzati in tutte le fasi critiche, informazioni sulla
qualità  e  il  controllo dei prodotti intermedi, sulla convalida di
processo e/o sugli studi di valutazione.
    e) Se  la presenza di agenti avventizi potenzialmente patogeni è
inevitabile,  il materiale corrispondente può essere utilizzato solo
se  la  lavorazione  successiva  garantisce  la loro eliminazione e/o
inattivazione.  L'eliminazione  e/o l'inattivazione vanno convalidate
nella sezione che tratta di valutazione della sicurezza virale.
    f) Occorre  presentare  una  descrizione  e  una  discussione dei
cambiamenti  significativi  apportati  al  processo  di fabbricazione
durante lo sviluppo e/o sul sito di produzione della sostanza attiva.
3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e
  Vanno   forniti   dati   che   evidenzino   la  struttura  e  altre
caratteristiche della/e sostanza/e attiva/e.
  Deve  essere  data  conferma  della  struttura  della/e  sostanza/e
attiva/e  in  base  a  metodi  fisico-chimici  e/o  immunochimici e/o
biologici, e vanno fornite informazioni sulle impurezze.
3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e
  Vanno  presentate  informazioni  particolareggiate sulle specifiche
utilizzate  per  il controllo routinario della/e sostanza/e attiva/e,
la  giustificazione  della  scelta  di  tali  specifiche, i metodi di
analisi e la loro convalida.
  Vanno  presentati  i risultati del controllo effettuato sui singoli
lotti fabbricati durante lo sviluppo.
3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento
  Le   preparazioni  e  i  materiali  di  riferimento  devono  essere
identificati  e  descritti  dettagliatamente.  Se  pertinente, devono
essere  usati  materiali  di  riferimento chimiche e biologiche della
Farmacopea europea.
3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva
  Deve  essere  fornita  una  descrizione  del  contenitore e del/dei
sistema/i di chiusura e loro specifiche.
3.2.1.7. Stabilità della/e sostanza/e attiva/e
    a) Occorre  riassumere  i  tipi  di  studi eseguiti, i protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti.
    b) Vanno    presentati    in    formato    idoneo   i   risultati
particolareggiati degli studi di stabilità, comprese le informazioni
sulle  procedure  analitiche  utilizzate per elaborare i dati e sulla
convalida di tali procedure.
    c) Vanno  presentati  il  protocollo di stabilità e l'impegno di
stabilità successivi all'approvazione.
3.2.2. Medicinale finito
3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito
  Deve  essere  presentata  una  descrizione  del medicinale finito e
della   sua  composizione.  Le  informazioni  devono  comprendere  la
descrizione  della  forma farmaceutica e della composizione con tutti
gli elementi costitutivi del medicinale finito, la loro quantità per
unità, la funzione dei componenti:
    - della/e sostanza/e attiva/e,
    - degli   eccipienti,   qualunque   sia   la  loro  natura  o  il
quantitativo  impiegato,  compresi  i  coloranti,  i conservanti, gli
adiuvanti,  gli  stabilizzanti,  gli  ispessenti, gli emulsionanti, i
correttori del gusto, gli aromatizzanti, ecc.,
    - dei   componenti   del   rivestimento  esterno  dei  medicinali
destinati  ad  essere ingeriti o altrimenti somministrati al paziente
(capsule  rigide  e  molli,  capsule  rettali,  compresse  rivestite,
compresse rivestite con film, ecc.),
    - tali  indicazioni  vanno completate con ogni utile precisazione
circa  il tipo di contenitore e, se del caso, circa il suo sistema di
chiusura,  unitamente  alla  specifica  dei dispositivi impiegati per
l'utilizzazione o la somministrazione forniti insieme al medicinale.
  Per  «termini  usuali»  impiegati  per  designare  i componenti del
medicinale   bisogna  intendere,  salva  l'applicazione  delle  altre
indicazioni  di  cui  all'articolo 8, comma 3 lettera c) del presente
decreto   (articolo   8,   paragrafo 3,  lettera  c  della  direttiva
2001/83/CE)
    - per  le  sostanze  elencate  nella Farmacopea europea o, se non
presenti  nella Farmacopea europea, nella Farmacopea nazionale di uno
Stato  membro,  soltanto  la  denominazione  principale  usata  nella
relativa monografia, con riferimento alla Farmacopea in questione,
    - per  le  altre  sostanze la denominazione comune internazionale
(INN:     International     non-proprietary     name)    raccomandata
dall'Organizzazione mondiale della sanità o, in mancanza di essa, la
denominazione   scientifica   esatta;   per   le  sostanze  prive  di
denominazione  comune  internazionale  o di denominazione scientifica
esatta,  si  dovrà  indicare  l'origine  e  il metodo di produzione,
fornendo all'occorrenza ogni altra utile precisazione,
    - per  le  sostanze coloranti, la designazione mediante il codice
«E»  attribuito  loro  nella  direttiva 78/25/ CEE del Consiglio, del
12 dicembre  1977,  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  alle sostanze che possono essere aggiunte ai
medicinali  ai  fini  della  loro  colorazione  e/o  nella  direttiva
94/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994,
sulle  sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti
alimentari.
  Per  indicare  la  «composizione  quantitativa»  della/e sostanza/e
attiva/e del medicinale finito si deve, secondo la forma farmaceutica
interessata,  precisare  per ogni sostanza attiva il peso o il numero
di  unità di attività biologica, o per unità di dose, o per unità
di peso o di volume.
  Le  quantità delle sostanze attive presenti in forma di composti o
derivati  vanno  designate quantitativamente dalla massa totale e, se
necessario  e  pertinente,  dalla  massa della/e entità attive della
molecola.
  Per i medicinali che contengono una sostanza attiva, oggetto per la
prima  volta,  di  una  richiesta di autorizzazione all'immissione in
commercio  in  uno  Stato membro, la dichiarazione delle quantità di
una sostanza attiva che sia un sale o un idrato va sempre espressa in
termini  di  massa  della/e  entità  nella molecola. La composizione
quantitativa  di tutti i medicinali autorizzati successivamente negli
Stati membri va dichiarata allo stesso modo della sostanza attiva.
  Le  unità  di attività biologica vanno utilizzate per le sostanze
molecolarmente  non  definibili.  Nei  casi  in  cui l'Organizzazione
mondiale  della  sanità  ha  definito  un'unità  internazionale  di
attività  biologica,  ci  si  atterrà a tale unità internazionale.
Laddove  invece  non sia stata definita alcuna unità internazionale,
le  unità  di  attività biologica vanno espresse in modo da fornire
un'informazione  chiara  e  univoca  sull'attività  delle  sostanze,
ricorrendo ove possibile alle unità della Farmacopea europea.
3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico
  Il  presente  capitolo  tratta  delle  informazioni  sugli studi di
sviluppo  effettuati  per stabilire che la forma di somministrazione,
la  formula, il processo di fabbricazione, il sistema di chiusura del
contenitore, le caratteristiche microbiologiche e le istruzioni d'uso
sono  adeguate  all'impiego previsto, indicato nel dossier di domanda
d'autorizzazione all'immissione in commercio.
  Gli  studi  del  presente  capitolo  si  distinguono  dai controlli
routinari  eseguiti  conformemente  alle  specifiche.  Devono  essere
identificati  e descritti i parametri critici della formulazione e le
caratteristiche    del    processo   che   possono   influire   sulla
riproducibilità  per  lotti, nonchè sull'efficacia e sulla qualità
del  medicinale.  Se  opportuno,  ulteriori  dati  di  supporto vanno
presentati  in  riferimento  ai  capitoli  pertinenti  del  modulo  4
(Relazioni  di  studi non clinici) e del modulo 5 (Relazioni di studi
clinici)  del  dossier  di domanda d'autorizzazione all'immissione in
commercio.
    a) Occorre  documentare  la  compatibilità della sostanza attiva
con  gli  eccipienti, le caratteristiche fisico-chimiche fondamentali
della   sostanza  attiva  che  possono  influire  sull'attività  del
prodotto  finito,  o  la reciproca compatibilità di diverse sostanze
attive in caso di prodotti di associazione.
    b) Occorre documentare la scelta degli eccipienti, soprattutto in
relazione alle loro rispettive funzioni e concentrazioni.
    c) Deve  essere  presentata  una  descrizione  dello sviluppo del
prodotto  finito,  tenendo conto dei modi di somministrazione e d'uso
proposti.
    d) Gli   eventuali  sovradosaggi  nella/e  formulazione/i  devono
essere giustificati.
    e) Quanto  alle  proprietà fisico-chimiche e biologiche, occorre
trattare   e   documentare   tutti   i   parametri   che  influiscono
sull'attività del prodotto finito.
    f) Devono  essere  presentate la selezione e l'ottimizzazione del
processo  di fabbricazione, nonchè le differenze tra il/i processo/i
di  fabbricazione utilizzato/i per produrre lotti clinici pilota e il
processo utilizzato per fabbricare il medicinale finito proposto.
    g) Deve  essere  documentata  l'idoneità  del contenitoree e del
sistema  di  chiusura  utilizzati  per conservare, spedire e usare il
prodotto  finito.  Si  dovrà tener conto della possibile interazione
tra medicinale contenitore.
    h) Le    caratteristiche    microbiologiche    della   forma   di
somministrazione  in  relazione  ai  prodotti  non  sterili e sterili
devono  essere conformi alla Farmacopea europea e documentati secondo
i suoi requisiti.
    i) Al   fine  di  fornire  informazioni  utili  ed  adeguate  per
l'etichettatura, va documentata la compatibilità del prodotto finito
con   il/i   diluente/i   di   ricostituzione   o  i  dispositivi  di
somministrazione.
3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito
    a) La  descrizione  del  metodo  di  fabbricazione, da presentare
unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 3, lettera e) del presente decreto
(articolo  8,  paragrafo 3,  lettera d)  della direttiva 2001/83/CE),
deve  essere  redatta in maniera tale da fornire una sintesi adeguata
della natura delle operazioni compiute.
  A tal fine essa deve contenere almeno:
    - un'indicazione  delle  varie fasi di fabbricazione, comprese le
procedure  di  controllo  e i relativi criteri di accettabilità, che
consenta  di  valutare  se i procedimenti impiegati per realizzare la
forma  farmaceutica  abbiano  potuto  dar  luogo  ad  alterazioni dei
componenti,
    - in  caso  di  fabbricazione  continua,  ogni  indicazione sulle
precauzioni adottate per garantire l'omogeneità del prodotto finito,
    - studi  sperimentali per dimostrare la validità del processo di
produzione nei casi in cui il metodo di produzione utilizzato non sia
standard o risulti critico per il prodotto,
    - nel  caso  di  medicinali sterili, precisazioni sul processo di
sterilizzazione e/o sui processi condotti in condizioni asettiche,
    - una formula dettagliata del lotto.
  Vanno   indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilità  di  ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonchè tutti i siti di produzione
o impianti proposti coinvolti nella fabbricazione e nei test.
    b) Vanno   presentate  le  informazioni  che  si  riferiscono  ai
controlli  del  prodotto  che  possono  essere  effettuati nelle fasi
intermedie  della  fabbricazione, allo scopo di accertare la coerenza
del processo produttivo.
  Tali  prove  sono  indispensabili per consentire il controllo della
conformità  del  medicinale  alla  formula, quando il richiedente ha
presentato  in  via  eccezionale  un  metodo  di  prova analitica del
prodotto  finito  che  non  comporta il dosaggio di tutte le sostanze
attive  (o  dei  componenti  dell'eccipiente che devono possedere gli
stessi requisiti fissati per le sostanze attive).
  Ciò  vale  anche  quando  i  controlli  effettuati nel corso della
fabbricazione  condizionano  il  controllo  di  qualità del prodotto
finito,  soprattutto  nel caso in cui il medicinale è essenzialmente
definito dal suo processo di fabbricazione.
    c) Devono essere presentati la descrizione, la documentazione e i
risultati  degli  studi di convalida relativi alle fasi critiche o ai
dosaggi critici adottati durante il processo di fabbricazione.
3.2.2.4. Controllo degli eccipienti
    a) Devono   essere   elencate  tutte  le  materie  impiegate  nel
fabbricare  l'/gli  eccipiente/i, indicando con precisione dove viene
usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni sulla
qualità  ed  il  controllo di tali materie, nonchè informazioni che
dimostrino  che  esse  sono  conformi  a  standard  adeguati  all'uso
previsto.
  Le  sostanze  coloranti  devono  comunque  soddisfare  i  requisiti
fissati  dalle  direttive  78/25/CEE o 94/36/CEE. I coloranti inoltre
devono  soddisfare  i  criteri  di  purezza  fissati  nella direttiva
95/45/CE emendata.
    b) Per  ogni  eccipiente  devono essere precisate le specifiche e
relative  giustificazioni.  Le procedure analitiche vanno descritte e
debitamente convalidate.
    c) Occorre  prestare  particolare  attenzione  agli eccipienti di
origine umana o animale.
  Quanto  ai  provvedimenti  specifici  ai  fini di prevenzione della
trasmissione  delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine animale,
anche  per  gli  eccipienti  il  richiedente  deve  dimostrare che il
medicinale  è  fabbricato  conformemente  alle  linea guida/principi
informatori   per  interventi  volti  a  minimizzare  il  rischio  di
trasmettere  agenti  eziologici  di encefalopatie spongiformi animali
tramite   medicinali   e  relativi  aggiornamenti,  pubblicati  dalla
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
  La  conformità a tali linee guida/principi informatori può essere
dimostrata presentando preferibilmente un certificato di idoneità in
relazione alla monografia pertinente della Farmacopea europea, oppure
dati scientifici che dimostrino tale conformità.
    d) Nuovi eccipienti.
  Per  l'/gli  eccipiente/i  utilizzato/i  per  la  prima volta in un
medicinale,  o per una nuova via di somministrazione, occorre fornire
-  in base al formato della sostanza attiva precedentemente descritto
- informazioni complete sulla fabbricazione, la caratterizzazione e i
controlli,  con  riferimenti  ai dati d'appoggio sulla sicurezza, sia
non   clinici  che  clinici.  Deve  essere  presentato  un  documento
contenente   informazioni   chimiche,   farmaceutiche   e  biologiche
particolareggiate,  disposte  in  un  formato  conforme  a quello del
capitolo sulla/e sostanza/e attiva/e del modulo 3.
  Le   informazioni   sul/sui  nuovo/i  eccipiente/i  possono  essere
presentate  come  documento  a  sè  stante  conformemente al formato
descritto  al  paragrafo precedente. Se il richiedente è diverso dal
fabbricante  del  nuovo  eccipiente, tale documento a sè stante deve
essere  messo  a  disposizione  del richiedente affinchè lo presenti
alle autorità competenti.
  Ulteriori  informazioni sugli studi di tossicità relativi al nuovo
eccipiente vanno presentati nel modulo 4 del dossier.
  Gli studi clinici vanno presentati nel modulo 5.
3.2.2.5. Controllo del medicinale finito
  Ai   fini  del  controllo  del  medicinale  finito,  per  lotto  di
fabbricazione  di  un medicinale si intende l'insieme delle unità di
una  forma  farmaceutica  che  provengono  da  una  stessa  quantità
iniziale  e  sono state sottoposte alla stessa serie di operazioni di
fabbricazione  e/o  di  sterilizzazione o, nel caso di un processo di
produzione continuo, l'insieme delle unità fabbricante in un periodo
di tempo determinato.
  Salvo  debita  motivazione,  le  tolleranze  massime  in  tenore di
sostanza  attiva  nel  prodotto  finito non possono superare il 5% al
momento della fabbricazione.
  Devono  essere  fornite  informazioni dettagliate sulle specifiche,
sulle  giustificazioni  (rilascio e durata di validita) della scelta,
metodi di analisi e loro convalida.
3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento
  Se  non si è provveduto in precedenza nella sezione riguardante la
sostanza  attiva,  le  preparazioni  e  gli  standard  di riferimento
utilizzati   per   le  prove  sul  medicinale  finito  devono  essere
identificati e dettagliatamente descritti.
3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito.
  Deve  essere  fornita  una  descrizione  del  contenitore e del/dei
sistema/i  di  chiusura, compresa l'identità di tutti i materiali di
confezionamento   primario   e  loro  specificazioni,  a  loro  volta
corredate  di  descrizione  e  identificazione.  Se necessario, vanno
esposti i metodi non inerenti alla farmacopea (con convalida).
  Per  i materiali d'imballaggio esterno non funzionale va presentata
solo  una  breve  descrizione,  mentre  per i materiali d'imballaggio
esterno funzionale occorrono informazioni aggiuntive.
3.2.2.8. Stabilità del medicinale finito
    a) Occorre  riassumere  i  tipi  di  studi eseguiti, i protocolli
utilizzati e i risultati ottenuti;
    b) Vanno    presentati    in    idoneo    formato   i   risultati
particolareggiati degli studi di stabilità, comprese le informazioni
sulle  procedure  analitiche  utilizzate per elaborare i dati e sulla
convalida   di   tali   procedure;   nel   caso  dei  vaccini,  vanno
eventualmente fornite informazioni sulla stabilità cumulativa;
    c) Vanno  presentati  il  protocollo  di stabilità e gli impegni
assunti  in  merito  alla  stabilità cui ottemperare successivamente
all'approvazione.
4. Modulo 4: Relazioni non cliniche
4.1. Formato e presentazione.
  L'impostazione generale del modulo 4 è la seguente:
    - Indice
    - Relazioni di studi
    - Farmacologia
    - Farmacodinamica primaria
    - Farmacodinamica secondaria
    - Farmacologia della sicurezza
    - Interazioni farmacodinamiche
    - Farmacocinetica
    - Metodi analitici e relazioni di convalida
    - Assorbimento
    - Distribuzione
    - Metabolismo
    - Escrezione
    - Interazioni farmacocinetiche (non cliniche)
    - Altri studi farmacocinetici
    - Tossicologia
    - Tossicità per somministrazione unica
    - Tossicità per somministrazioni ripetute
    - Genotossicità
    - In vitro
    - In vivo (comprese le valutazioni tossicocinetiche di supporto)
    - Cancerogenicità
    - Studi a lungo termine
    - Studi a breve o medio termine
    - Altri studi
    - Tossicità riproduttiva e dello sviluppo
    - Fertilità e primo sviluppo embrionale
    - Sviluppo embrio-fetale
    - Sviluppo prenatale e postnatale
    - Studi  in  cui  si  somministrano  dosi  alla progenie (animali
giovani) e/o la si valuta
    - Tolleranza locale
    - Altri studi tossicologici
    - Antigenicità
    - Immunotossicità
    - Studi dei meccanismi
    - Dipendenza
    - Metaboliti
    - Impurezze
    - Altro
    - Bibliografia
4.2. Contenuto:principi e requisiti fondamentali
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono.
  (1)  Le  prove  tossicologiche  e  farmacologiche devono mettere in
evidenza:
    a) la  potenziale  tossicità  del  prodotto,  i  suoi  eventuali
effetti  tossici  dannosi  o  indesiderati  alle condizioni d'impiego
previste  nell'uomo,  che  devono  essere  valutati in funzione dello
stato patologico;
    b) le  proprietà  farmacologiche  del  prodotto  in rapporto con
l'impiego   proposto   per  l'uomo  sotto  l'aspetto  quantitativo  e
qualitativo.  Tutti i risultati devono essere attendibili e idonei ad
essere   generalizzati.   A  questo  scopo,  ove  opportuno,  saranno
applicati procedimenti matematici e statistici, sia nell'elaborazione
di  metodi  sperimentali,  sia  nella  valutazione  dei risultati. E'
inoltre  necessario  che  al  clinico  venga illustrato il potenziale
terapeutico e tossicologico del prodotto.
  (2) Nel caso di medicinali di origine biologica, quali i medicinali
immunologici  e  i  medicinali  derivati dal sangue o plasma umano, i
requisiti  del  presente  modulo possono richiedere un adattamento ai
singoli  prodotti;  per  tale  motivo il richiedente deve motivare il
programma delle prove eseguite.
  Nella  definizione di tale programma si terrà conto degli elementi
seguenti:
    tutte  le  prove  per  le  quali è prevista una somministrazione
ripetuta  del prodotto devono tener conto dell'eventuale induzione di
anticorpi e interferenza da anticorpi;
    valutazione    dell'opportunità   di   esaminare   la   funzione
riproduttiva, la tossicità embrio-fetale e perinatale, il potenziale
mutageno  e cancerogeno. Qualora i componenti incriminati non fossero
la/  e  sostanza/e  attiva/e,  lo studio può essere sostituito dalla
convalida dell'eliminazione dei componenti in questione.
  (3)  Occorre  esaminare  la  tossicità  e la farmacocinetica di un
eccipiente utilizzato per la prima volta in campo farmaceutico.
  (4)   Qualora   sussista   la   possibilità  di  una  degradazione
significativa   del  medicinale  durante  la  conservazione,  occorre
esaminare la tossicologia dei prodotti di degradazione.
4.2.1. Farmacologia
  Lo  studio  di  farmacologia  deve  essere  condotto  seguendo  due
impostazioni distinte.
  - Nella  prima  devono essere indagate e descritte adeguatamente le
azioni  relative  all'impiego  terapeutico  proposto.  Ove possibile,
vanno  usate  determinazioni  riconosciuti e convalidati, sia in vivo
che  in vitro. Le nuove tecniche sperimentali devono essere descritte
in  dettaglio,  in  modo  che  si possano ripetere. I risultati vanno
presentati  in  forma  quantitativa,  utilizzando  ad  esempio  curve
dose-effetto,  tempo-effetto, ecc. Confronti con dati relativi ad una
o  più  sostanze  con  azione  terapeutica  analoga vanno effettuati
ogniqualvolta sia possibile.
  - Nella  seconda  il richiedente deve indagare i potenziali effetti
farmacodinamici    indesiderati   della   sostanza   sulle   funzioni
fisiologiche.  Le  indagini  vanno  eseguite  con esposizioni entro i
limiti  terapeutici  previsti  e  al  di  sopra  di essi. Le tecniche
sperimentali,  ove  non  siano  quelle abitualmente impiegate, devono
essere  descritte  in  dettaglio in modo che si possano ripetere e lo
sperimentatore  deve  dare  la  dimostrazione  della  loro validità.
Qualsiasi  sospetta  modifica  delle  risposte  derivante da ripetute
somministrazioni della sostanza deve essere indagata.
  Quanto  all'interazione farmacodinamica di medicinali, i test sulle
associazioni   di  sostanze  attive  possono  scaturire  da  premesse
farmacologiche  o  da indicazioni dell'effetto terapeutico. Nel primo
caso  lo  studio  farmacodinamico deve mettere in luce le interazioni
che   rendono   l'associazione   stessa   raccomandabile   per  l'uso
terapeutico.  Nel  secondo  caso,  poichè la motivazione scientifica
dell'associazione   deve   essere   fornita   dalla   sperimentazione
terapeutica,  si  deve  verificare  se  gli  effetti che si attendono
dall'associazione  siano  verificabili  sull'animale,  e  controllare
almeno l'importanza degli effetti collaterali.
4.2.2.1.  Farmacocinetica
  S'intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza
attiva  e i suoi metaboliti subiscono negli organismi. Essa comprende
lo  studio  dell'assorbimento,  della  distribuzione, del metabolismo
(biotrasformazione) e dell'escrezione di tali sostanze.
  Lo studio di queste diverse fasi può essere effettuato soprattutto
con   metodi  fisici,  chimici  o  eventualmente  biologici,  nonchè
mediante  la  rilevazione  dell'effettiva  attività  farmacodinamica
della sostanza stessa.
  Le  informazioni  relative  alla  distribuzione  e all'eliminazione
occorrono in tutti i casi in cui tali indicazioni sono indispensabili
per   stabilire   la   dose  per  l'uomo,  nonchè  per  le  sostanze
chemioterapiche (antibiotici, ecc.) e per quei prodotti il cui uso è
basato  su  effetti  non  farmacodinamici  (ad esempio numerosi mezzi
diagnostici, ecc.).
  Gli  studi  in  vitro possono essere favoriti dalla possibilità di
utilizzare  materiale  umano  per  confrontarlo  con  quello  animale
(legame  proteico,  metabolismo,  interazione  farmaco-farmaco).  Per
tutte  le  sostanze  farmacologicamente  attive è necessario l'esame
farmacocinetico.  Nel  caso  di nuove associazioni di sostanze note e
studiate   secondo  le  disposizioni  della  presente  direttiva,  le
indagini  farmacocinetiche  possono  non essere richieste, qualora le
prove   tossicologiche   e   le   sperimentazioni   terapeutiche   lo
giustifichino.
  Il  programma  farmacocinetico  deve  essere  concepito  in modo da
consentire il confronto e l'estrapolazione tra l'uomo e l'animale.
4.2.3. Tossicologia
    a) Tossicità per somministrazione unica
  Una  prova  di  tossicità per somministrazione unica è uno studio
qualitativo  e  quantitativo  delle  reazioni  tossiche  che  possono
risultare  da  una  somministrazione  unica  della  sostanza  o delle
sostanze  attive  contenute nel medicinale, nelle proporzioni e nello
stato chimico-fisico in cui sono presenti nel prodotto stesso.
  La  prova  di  tossicità  per  somministrazione  unica deve essere
eseguita   conformemente   ai   pertinenti  orientamenti/linee  guida
pubblicati dall'Agenzia.
    b) Tossicità per somministrazioni ripetute
  Le  prove  di  tossicità  per  somministrazioni ripetute servono a
mettere in evidenza le alterazioni funzionali e/o anatomo-patologiche
conseguenti   alla   somministrazione   ripetuta   della  sostanza  o
dell'associazione delle sostanze attive sotto esame, e a stabilire la
relazione di tali alterazioni con la posologia.
  In linea generale è utile che vangano fatte due prove, una a breve
termine,  di  durata  compresa  tra  due e quattro settimane, e una a
lungo  termine, di durata dipendente dalle condizioni di uso clinico.
Quest'ultima  prova  serve  a  descrivere  gli effetti potenzialmente
avversi  cui  occorre  prestare  attenzione  negli  studi clinici. La
durata   è   stabilita   nei   pertinenti  orientamenti/linee  guida
pubblicati dall'Agenzia.
    c) Genotossicità
  Lo  studio  del  potenziale  mutageno  e  clastogeno ha lo scopo di
rivelare eventuali cambiamenti prodotti da una sostanza sul materiale
genetico  di  individui  o  di  cellule. Le sostanze mutagene possono
costituire  un  pericolo per la salute, perchè l'esposizione ad esse
può  indurre  mutazioni  di  linea germinale, con la possibilità di
disfunzioni  congenite  e il rischio di mutazioni somatiche, comprese
quelle  cancerogene.  Questi  studi  sono  obbligatori per ogni nuova
sostanza.
    d) Cancerogenicità      Abitualmente      vengono      richieste
sperimentazioni atte a rivelare effetti cancerogeni:
      1. Tali studi devono essere eseguiti per ogni medicinale di cui
si  prevede  un  uso  clinico  per  un  lungo  periodo della vita del
paziente, costante oppure ripetuto in modo intermittente.
      2.  Questi  studi  sono  raccomandati  per  alcuni  medicinali,
qualora   sussistano   timori  di  effetti  cancerogeni,  ad  esempio
risalenti  a prodotti della stessa classe o di struttura analoga, o a
riscontri di studi sulla tossicità per somministrazioni ripetute.
      3.  Non  sono  necessari  studi  di composti inequivocabilmente
genotossici,  perchè  vengono  ritenuti  cancerogeni trasversalmente
alle   specie   e   fattori  di  rischio  per  l'uomo.  Se  si  vuole
somministrare  all'uomo in modo cronico un medicinale di questo tipo,
può  essere  necessario  uno  studio cronico per individuare effetti
cancerogeni precoci.
    e) Tossicità riproduttiva e dello sviluppo
  Le   indagini  sugli  eventuali  effetti  nocivi  sulla  fertilità
maschile  e  femminile  nonchè sulla prole vanno effettuate con test
adeguati.
  Esse  comprendono  studi  degli effetti sulla fertilità maschile o
femminile  adulta,  studi degli effetti tossici e teratogeni in tutte
le  fasi  dello  sviluppo,  dal concepimento alla maturità sessuale,
nonchè  studi  degli  effetti latenti, quando il medicinale in esame
viene somministrato alla femmina durante la gravidanza.
  La   non  realizzazione  di  tali  prove  deve  essere  debitamente
motivata.
  A  seconda  delle  indicazioni  d'uso  del  medicinale,  si possono
autorizzare  ulteriori  studi sullo sviluppo quando si somministra il
medicinale alla progenie.
  Gli  studi  di  tossicità embrio-fetale vanno di norma condotti su
due  specie  di  mammiferi,  una delle quali non roditrice. Gli studi
peri-  e  postnatali  devono  essere  condotti  su almeno una specie.
Laddove  una  determinata  specie  presenta per un dato medicinale un
metabolismo  analogo  a  quello dell'uomo, sarebbe opportuno inserire
tale specie nella prova. Una delle specie utilizzate dovrebbe inoltre
corrispondere  alla specie utilizzata per gli studi di tossicità per
somministrazione ripetuta.
  Il  disegno  dello  studio è determinato tenendo conto dello stato
delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in cui la domanda viene
presentata.
    f) Tolleranza locale
  Gli   studi   della  tolleranza  locale  devono  individuare  se  i
medicinali (sia le sostanze attive che gli eccipienti) sono tollerati
nei punti del corpo che possono entrare in contatto con il medicinale
a  seguito  della  sua  somministrazione  nell'uso  clinico. Le prove
effettuate devono garantire una distinzione tra gli effetti meccanici
della somministrazione, oppure un'azione meramente fisico-chimica del
prodotto, e gli effetti tossicologici o farmacodinamici.
  Le  prove  di  tolleranza  locale  devono  essere  eseguite  con il
preparato  sviluppato per l'uso umano, utilizzando il veicolo e/o gli
eccipienti  per  trattare  il/i gruppo/i di controllo. All'occorrenza
vanno inclusi i controlli positivi e le sostanze di riferimento.
  Le  prove  di  tolleranza  locale  (scelta  delle  specie,  durata,
frequenza,  via  di  somministrazione, dosi) devono essere progettate
tenendo  conto  del  problema  da  indagare  e  delle  condizioni  di
somministrazione  proposte  per  l'uso clinico. Se rilevante, occorre
controllare la reversibilità delle lesioni locali.
  Gli studi sull'animale possono essere sostituiti con prove in vitro
convalidate,  a  condizione  che  i  risultati  delle  prove siano di
qualità e utilità equivalenti per la valutazione di sicurezza.
  Per  i  prodotti  chimici applicati alla pelle (ad esempio cutanei,
rettali, vaginali) il potenziale sensibilizzante deve essere valutato
con  almeno  uno  dei  metodi  attualmente disponibili (il test sulle
cavie o il test sui linfonodi locali).
5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici
5.1. Formato e presentazione
  L'impostazione generale del modulo 5 è la seguente:
    - Indice delle relazioni di studi clinici
    - Elenco sotto forma di tabelle di tutti gli studi clinici
  Relazioni di studi clinici
    - Relazioni di studi biofarmaceutici
    - Relazioni di studi di biodisponibilità
    - Relazioni  di  studi  comparativi  di  biodisponibilità  e  di
bioequivalenza
    - Relazioni di studi di correlazione in vitro-in vivo
    - Relazioni di metodi bioanalitici e analitici
  Relazioni di studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali
umani
    - Relazioni di studi di legame alle proteine plasmatiche
    - Relazioni di studi di metabolismo epatico e di interazione
    - Relazioni di studi con uso di altri biomateriali umani
  Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilità iniziale
su soggetti sani
    - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilità iniziale
su pazienti
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore intrinseco
    - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore estrinseco
    - Relazioni di studi farmacocinetici di popolazione
  Relazioni di studi farmacodinamici sull'uomo
    - Relazioni        di        studi        farmacodinamici       e
farmacocinetici/farmacodinamici su soggetti sani
    - Relazioni        di        studi        farmacodinamici       e
farmacocinetici/farmacodinamici su pazienti
  Relazioni di studi sull'efficacia e la sicurezza
    - Relazioni    di    studi    clinici   controllati   concernenti
l'indicazione asserita
    - Relazioni di studi clinici non controllati
    - Relazioni  di  analisi  di  dati relativi a più di uno studio,
comprese   analisi   formali  integrate,  metanalisi  ed  analisi  di
collegamento
    - Altre relazioni di studi
  Relazioni di esperienze successive all'immissione in commercio
    - Bibliografia
5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
  Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono.
    a) Le  informazioni cliniche da fornire ai sensi dell'articolo 8,
comma 3  lettera l),  numero  3  del  presente  decreto  (articolo 8,
paragrafo 3,     lettera i)    della    direttiva    2001/83/CE)    e
dell'articolo 10,   comma 1   del   presente  decreto  (articolo  10,
paragrafo 1,   della   direttiva  2001/83/CE)  devono  consentire  il
formarsi  di  un  parere  sufficientemente fondato e scientificamente
valido  sulla  rispondenza  del medicinale ai criteri previsti per il
rilascio  dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per questo
motivo  è  fondamentale che siano comunicati i risultati di tutte le
sperimentazioni    cliniche    effettuate,   tanto   favorevoli   che
sfavorevoli.
    b) Le  sperimentazioni cliniche devono sempre essere precedute da
sufficienti    prove   tossicologiche   e   farmacologiche   eseguite
sull'animale  secondo  le  disposizioni  del  modulo  4  del presente
allegato.  L'investigatore deve prendere conoscenza delle conclusioni
dell'esame  farmacologico  e  tossicologico e pertanto il richiedente
deve   quanto   meno   fornirgli   il  fascicolo  dell'investigatore,
comprendente    tutte   le   pertinenti   informazioni   note   prima
dell'esecuzione  della  sperimentazione  clinica,  compresi eventuali
dati  chimici, farmacologici e biologici, nonchè dati tossicologici,
farmacocinetici   e  farmacodinamici  derivati  dagli  animali,  e  i
risultati di precedenti sperimentazioni cliniche con dati in grado di
giustificare il tipo, le dimensioni e la durata della prova proposta;
le  relazioni  farmacologiche e tossicologiche complete devono essere
fornite  su  richiesta.  Nel  caso  di  materiale  di origine umana o
animale occorre utilizzare tutti i mezzi necessari per accertarsi che
prima dell'inizio della sperimentazione il materiale sia esente dalla
trasmissione di agenti infettivi.
    c) I  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio
devono  garantire  che  i  documenti  delle  sperimentazioni cliniche
importanti (soprattutto i moduli per i «case reports»), diversi dalla
documentazione  medica sui soggetti, siano conservati dai proprietari
dei dati:
      - per  almeno  15  anni  dopo il completamento o l'interruzione
della sperimentazione,
      - per  almeno  2  anni  dopo la concessione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio più recente nella Comunità europea e se
non  sono  in  corso  nè  sono  previste  domande  di  immissione in
commercio nella Comunità europea,
      - per   almeno  2  anni  dopo  l'interruzione  ufficiale  dello
sviluppo clinico del prodotto sperimentale.
    La  documentazione medica dei soggetti andrà conservata ai sensi
della  legislazione  applicabile  e  per  il periodo massimo previsto
dall'ospedale, l'istituto o il laboratorio privato.
    I  documenti  possono essere tuttavia conservati per periodi più
lunghi,   qualora   sia  previsto  dalle  prescrizioni  regolamentari
applicabili o da un accordo con lo sponsor, che ha la responsabilità
di  avvertire  l'ospedale,  l'istituto o il laboratorio quando non è
più necessario conservare i documenti.
  Lo  sponsor  o  altro  proprietario  dei  dati  conserva  tutta  la
documentazione  relativa  alla  sperimentazione  per  tutta la durata
dell'autorizzazione del prodotto. Questa documentazione comprende: il
protocollo,  compreso  il  razionale,  gli  obiettivi  e  il  modello
statistico,    nonchè    la    metodologia   di   esecuzione   della
sperimentazione,  con  le  condizioni  in  cui essa è stata eseguita
unitamente  ad indicazioni particolareggiate in merito a: il prodotto
oggetto  di  sperimentazione,  il  medicinale  di  riferimento e/o il
placebo  utilizzati;  le procedure operative standard; tutti i pareri
scritti    sul   protocollo   e   sulle   procedure;   il   fascicolo
dell'investigatore;  i  moduli per i «case reports» per ogni soggetto
sottoposto   a  sperimentazione;  la  relazione  finale;  eventuale/i
certificato/i  di verifica dello studio. Lo sponsor o il proprietario
successivo  deve  conservare  la  relazione  finale per un periodo di
cinque anni dopo la scadenza dell'autorizzazione del medicinale.
  Per  le  sperimentazioni effettuate nella Comunità europea inoltre
il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve
prendere  ulteriori  provvedimenti  per  archiviare la documentazione
conformemente  alle  disposizioni  del D.lg.vo 24 giugno 2003, n. 211
(direttiva    2001/20/CE    e   relativi   orientamenti/linee   guida
particolareggiati d'attuazione).
  Vanno documentati tutti i cambiamenti di proprietà dei dati.
  Tutti  i  dati e documenti devono essere immediatamente disponibili
su richiesta delle autorità competenti.
    d) Le  informazioni  relative  ad  ogni  sperimentazione  clinica
devono contenere sufficienti particolari per consentire la formazione
di un giudizio obiettivo, come:
      - il  protocollo,  compreso  il  razionale,  gli obiettivi e il
modello  statistico, nonchè la metodologia della sperimentazione, le
condizioni  in  cui  è  stata  eseguita,  unitamente  ad indicazioni
particolareggiate in merito al prodotto oggetto di prova
      - eventuale/i certificato/i di verifica dello studio
      - elenco dell'/degli investigatore/i; per ciascun investigatore
occorre   fornire  nome,  indirizzo,  titoli,  qualifiche  e  compiti
clinici,   nonchè  indicare  dove  è  stata  eseguita  la  prova  e
presentare  le  informazioni  separate  per  ogni  singolo  paziente,
compreso  il modulo per i «case reports» per ogni soggetto sottoposto
a prova
      - la relazione finale firmata dall'investigatore e, nel caso di
sperimentazioni   multicentriche,   da   tutti  gli  investigatori  o
dall'investigatore (principale) di coordinamento.
    e) I dati particolareggiati delle sperimentazioni cliniche di cui
sopra  devono  essere  trasmessi alle autorità competenti. Tuttavia,
d'accordo  con queste ultime, il richiedente potrà tralasciare parte
delle   informazioni   suddette.  La  documentazione  completa  sarà
comunque fornita immediatamente su richiesta.
  L'investigatore   dovrà   infine  trarre  le  proprie  conclusioni
pronunciandosi, nel quadro della sperimentazione, sulla sicurezza del
prodotto    in    condizioni   normali   d'uso,   sulla   tolleranza,
sull'efficacia,   con   ogni   precisazione   utile  in  merito  alle
indicazioni  e  controindicazioni,  alla posologia e durata media del
trattamento,   nonchè  eventualmente  alle  particolari  precauzioni
d'impiego  e  ai  sintomi  clinici per sovradosaggio. L'investigatore
principale  che presenta i risultati di uno studio multicentrico deve
formulare nelle sue conclusioni un parere a nome di tutti i centri in
merito  alla  sicurezza  e all'efficacia del medicinale oggetto dello
studio.
    f) Le  osservazioni  cliniche  devono  essere  riassunte per ogni
sperimentazione indicando:
      1) il numero dei soggetti trattati, ripartiti per sesso;
      2)  la scelta e la composizione per età dei gruppi di pazienti
sottoposti a sperimentazione e le prove comparative;
      3)   il   numero   dei   pazienti   che   hanno  interrotto  la
sperimentazione    prima    del    termine,    nonchè    i    motivi
dell'interruzione;
      4)   in  caso  di  sperimentazioni  controllate,  svolte  nelle
condizioni sopraindicate, se il gruppo di controllo:
        - non sia stato sottoposto ad alcun trattamento terapeutico
        - abbia ricevuto un placebo
        - abbia ricevuto un altro medicinale di effetto noto
        - abbia ricevuto un trattamento non farmacologico
      5) la frequenza degli effetti collaterali negativi constatati;
      6)  precisazioni  sui  soggetti a rischio maggiore, per esempio
anziani,  bambini,  donne gestanti o in periodo mestruale, o soggetti
il  cui particolare stato fisiologico o patologico deve essere tenuto
in considerazione;
      7)  parametri  o  criteri  di  valutazione  dell'efficacia  e i
risultati espressi secondo tali parametri;
      8)   la   valutazione   statistica  dei  risultati,  quando  è
conseguente   alla   programmazione   delle  prove,  e  le  variabili
intervenute.
    g) L'investigatore  inoltre deve sempre segnalare le osservazioni
fatte su:
      1) Gli eventuali fenomeni di assuefazione, di farmacodipendenza
o di sindrome da astinenza;
      2)  le  interazioni  accertate  con altri farmaci somministrati
contemporaneamente;
      3)  i  criteri in base ai quali determinati pazienti sono stati
esclusi dalle sperimentazioni;
      4)   eventuali   casi   di   decesso  verificatisi  durante  la
sperimentazione o nel periodo susseguente.
    h) Le informazioni relative ad una nuova associazione di sostanze
medicinali  devono  essere identiche a quelle prescritte per un nuovo
medicinale   e  giustificare  l'associazione  sotto  l'aspetto  della
sicurezza ed efficacia.
    i) La   mancanza   totale   o   parziale   di  dati  deve  essere
giustificata.  Quando  nel  corso  delle sperimentazioni si producono
effetti  imprevisti,  occorre  eseguire ed analizzare ulteriori prove
precliniche, tossicologiche e farmacologiche.
    j) Nel  caso  di  medicinali  destinati  ad  una somministrazione
prolungata   occorre  fornire  ragguagli  sulle  eventuali  modifiche
intervenute nell'azione farmacologica dopo somministrazione ripetuta,
nonchè sulla fissazione della posologia a lungo termine.
5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici
  Occorre   presentare   relazioni   sugli   studi   comparativi   di
biodisponibilità,  di  bioequivalenza, nonchè relazioni di studi di
correlazione in vitro e in vivo e di metodi bioanalitici e analitici.
  All'occorrenza   va   inoltre   effettuata  una  valutazione  della
biodisponibilità  per  dimostrare la bioequivalenza tra i medicinali
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).
5.2.2. Relazioni  sugli studi effettuati in campo farmacocinetico con
uso di biomateriali umani
  Ai  fini  del  presente allegato per biomateriali umani s'intendono
proteine,  cellule,  tessuti  e  materiali correlati di origine umana
usati  in vitro o ex vivo per valutare le proprietà farmacocinetiche
delle sostanze farmaceutiche.
  Sotto  questo  profilo  occorre presentare relazioni sugli studi di
legame  alle  proteine  plasmatiche,  di  metabolismo  epatico  e  di
interazione  delle sostanze attive, nonchè di studi con uso di altri
biomateriali umani.
5.2.3. Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo
    a) Occorre     descrivere     le     seguenti     caratteristiche
farmacocinetiche:
      - assorbimento (velocità e quantita),
      - distribuzione,
      - metabolismo,
      - escrezione.
  Occorre  descrivere  le caratteristiche clinicamente significative,
comprese  le implicazioni dei dati cinetici sul regime posologico, in
particolare  per  i  pazienti  a  rischio,  nonchè le differenze tra
l'uomo   e  le  specie  animali  utilizzate  nel  corso  degli  studi
preclinici.
  Oltre  ai  normali  studi  farmacocinetici a campionatura multipla,
anche   le   analisi   farmacocinetiche   di  popolazione  basate  su
campionamento  ridotto  durante  gli studi clinici possono servire ad
affrontare  i  problemi  del  contributo  di  fattori  intrinseci  ed
estrinseci  alla  variabilità  nella  relazione  posologia/ risposta
farmacocinetica.  Vanno presentate relazioni di studi farmacocinetici
e  di  tollerabilità  iniziale  su  soggetti  sani  e  su  pazienti,
relazioni   di  studi  farmacocinetici  di  valutazione  dei  fattori
intrinseci  ed estrinseci, nonchè relazioni di studi farmacocinetici
sulla popolazione.
    b) Se   il   medicinale   deve   essere  correttamente  impiegato
simultaneamente  con altri medicinali, si devono fornire informazioni
sulle  prove  di somministrazione congiunta effettuate per mettere in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica.
  Devono  essere  studiate  le  interazioni  farmacocinetiche  tra la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze.
5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo
    a) Occorre  dimostrare  l'azione  farmacodinamica  correlata  con
l'efficacia, comprendendo:
      - la relazione dose-risposta e il suo sviluppo nel tempo,
      - la   motivazione   della  posologia  e  delle  condizioni  di
somministrazione,
      - se possibile, le modalità d'azione.
  Occorre  descrivere  l'azione  farmacodinamica  non  correlata  con
l'efficacia.
  L'accertamento  di  effetti farmacodinamici nell'uomo non è di per
sè  sufficiente  per trarre conclusioni circa un particolare effetto
terapeutico potenziale.
    b) Se   il   medicinale  deve  essere  normalmente  impiegato  in
concomitanza  con  altri  medicinali,  si devono fornire informazioni
sulle  prove  di somministrazione congiunta effettuate per mettere in
evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica.
  Devono  essere  indagate  le  interazioni  farmacodinamiche  tra la
sostanza attiva e altri medicinali o sostanze.
5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza
5.2.5.1. Relazioni   di   studi   clinici   controllati   concernenti
l'indicazione richiesta
  In  generale,  le  sperimentazioni  cliniche vanno effettuate sotto
forma di «prove cliniche controllate» se possibile, randomizzate e se
opportuno  contro placebo e contro un medicinale noto di riconosciuto
valore  terapeutico;  ogni  diverso  disegno  di  studio  deve essere
giustificata.  Il  trattamento dei gruppi di controllo varia caso per
caso e dipende anche da considerazioni di carattere etico e dall'area
terapeutica;  così a volte può essere più interessante confrontare
l'efficacia  di  un  nuovo  medicinale  con  quella  di un medicinale
affermato   di  comprovato  valore  terapeutico,  piuttosto  che  con
l'effetto di un placebo.
  (1)  Nella misura del possibile, ma soprattutto quando si tratta di
sperimentazioni in cui l'effetto del medicinale non è obiettivamente
misurabile,  si  devono  porre  in atto i mezzi necessari per evitare
bias, ricorrendo anche alla randomizzazione e ai metodi in ceco.
  (2)  Il  protocollo  della  sperimentazione  deve  comprendere  una
descrizione completa dei metodi statistici da utilizzare, il numero e
i  motivi  che  giustificano  l'inclusione  dei  pazienti (compresi i
calcoli  sulla  potenza dello studio), il livello di significatività
da  utilizzare  e  la  descrizione  dell'unità  statistica.  Occorre
documentare  le  misure  adottate  per evitare bias, in particolare i
metodi  di  randomizzazione.  La  partecipazione di un gran numero di
pazienti  ad  una  sperimentazione  non  deve  in  nessun caso essere
considerata atta a sostituire uno studio adeguatamente controllato.
  I  dati  di  sicurezza devono essere verificati tenendo conto degli
orientamenti/linee  guida  pubblicati  dalla  Commissione,  prestando
particolare  attenzione  ad  eventi  che  hanno prodotto modifiche di
posologia  o necessità di somministrazione simultanea di medicinali,
eventi  avversi  gravi,  eventi che causano interruzioni e decessi. I
pazienti  o gruppi di pazienti a maggior rischio vanno identificati e
occorre  prestare  particolare  attenzione  a pazienti potenzialmente
vulnerabili che possono essere presenti in numero ridotto, ad esempio
bambini,  donne  in  gravidanza,  anziani  vulnerabili  con  evidenti
anomalie del metabolismo o dell'escrezione, ecc. L'implicazione della
valutazione  di  sicurezza  sugli  eventuali  usi del medicinale deve
essere descritta.
5.2.5.2. Relazioni  sugli studi clinici non controllati, relazioni di
analisi  di  dati  relativi a più di uno studio e altre relazioni di
studi clinici.
  Occorre fornire queste relazioni.
5.2.6. Relazioni   sull'esperienza   successiva   all'immissione   in
commercio
  Se  il  medicinale  è  già  autorizzato  in  paesi terzi, occorre
fornire  le  informazioni  riguardanti  le  reazioni  avverse  a tale
medicinale  e ad altri medicinali contenenti la/e stessa/e sostanza/e
attiva/e, eventualmente con riferimento ai tassi di utilizzo.
5.2.7. Moduli  per  i  «case  reports»  la  relazione  delle prove ed
elenchi dei singoli pazienti
  Quando    vengono    trasmessi    conformemente    ai    pertinenti
orientamenti/linee  guida  pubblicati  dall'Agenzia,  i  moduli per i
«case  reports»  e  gli  elenchi  dei dati sui singoli pazienti vanno
forniti  e  presentati  nello  stesso ordine delle relazioni di studi
clinici e classificati per studio.

                              Parte II

DOSSIER  SPECIFICI  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO -
                         REQUISITI SPECIFICI

  Alcuni  medicinali  presentano  caratteristiche specifiche tali che
tutti   i   requisiti   relativi   alla   domanda  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  di  cui  alla  parte  I  del presente
allegato,  vanno  adattati.  Per  tener  conto  di queste particolari
situazioni  i  richiedenti  devono  attenersi  ad  una  presentazione
adeguata ed adattata del dossier.
1. Impiego medico ben noto
  Per  i  medicinali  la/e  cui sostanza/e attiva/e ha/hanno avuto un
«impiego  medico  ben  noto»  ai  sensi dell'articolo 11 del presente
decreto  (articolo  10 bis della direttiva 2004/27/CE che modifica la
direttiva  2001/83)  e  presentano  un'efficacia  riconosciuta  e  un
livello  accettabile  di  sicurezza,  si applicano le seguenti regole
specifiche.
  Il  richiedente  presenta i moduli 1, 2 e 3 descritti nella parte I
del presente allegato.
  Quanto   ai   moduli   4   e   5,   una   bibliografia  scientifica
particolareggiata  deve  affrontare le caratteristiche cliniche e non
cliniche.
  Per  dimostrare  l'impiego  medico  ben  noto,  vanno  applicate le
seguenti regole:
    a) I  fattori da considerare per stabilire che i componenti di un
medicinale sono d'impiego medico ben noto sono:
      - l'arco  di  tempo  durante  il  quale  una  sostanza è stata
utilizzata,
      - gli aspetti quantitativi dell'uso della sostanza,
      - il grado di interesse scientifico nell'uso della sostanza (in
base alla letteratura scientifica pubblicata), e
      - la coerenza delle valutazioni scientifiche.
  Pertanto  possono  essere  necessari  tempi  diversi  per stabilire
l'impiego  medico ben noto di sostanze differenti. In ogni caso però
il  periodo  minimo  necessario  per stabilire se un componente di un
medicinale  sia  d'impiego  medico  ben noto è di almeno 10 anni dal
primo uso sistematico e documentato nella Comunità della sostanza in
questione come medicinale.
    b) La documentazione presentata dal richiedente deve coprire ogni
aspetto   della   valutazione  di  sicurezza  e/o  efficacia  e  deve
contenere, o rifarsi ad, un'analisi della letteratura pertinente, ivi
compresi  studi precedenti e successivi all'immissione in commercio e
contributi scientifici pubblicati relativi a studi epidemiologici, in
particolare   di  tipo  comparativo.  Si  deve  presentare  tutta  la
documentazione   esistente,  sia  questa  favorevole  o  sfavorevole.
Riguardo alle norme sull'«impiego medico ben noto», è in particolare
necessario  chiarire che i «riferimenti bibliografici» ad altre fonti
probanti    (studi   posteriori   alla   commercializzazione,   studi
epidemiologici,  ecc.)  e  non  solo  a  dati relativi ai test e alle
sperimentazioni  possano  costituire  prove  valide della sicurezza e
dell'efficacia  di  un prodotto se una domanda spiega e giustifica in
modo soddisfacente l'uso di tali fonti d'informazione.
    c) Occorre  prestare particolare attenzione alle eventuali lacune
nelle  informazioni  e  spiegare  perchè l'efficacia del prodotto si
possa  considerare  accettabile  sotto il profilo della sicurezza e/o
dell'efficacia nonostante l'assenza di alcuni studi.
    d) Le  rassegne  non  cliniche  e/o  cliniche  devono spiegare la
rilevanza  di tutti i dati presentati concernenti un prodotto diverso
da  quello  che  s'intende mettere in commercio. Si deve giudicare se
tale prodotto possa essere considerato simile a quello da autorizzare
nonostante le differenze esistenti.
    e) L'esperienza  successiva all'immissione in commercio acquisita
con   altri   prodotti   contenenti   gli  stessi  componenti  assume
particolare  rilievo  e  i richiedenti devono attribuirle particolare
importanza.
2. Medicinali essenzialmente simili
    a) Le  domande  ai  sensi  dell'articolo 13  del presente decreto
(articolo  10 quater della direttiva 2001/83/CE come modificata dalla
direttiva 2004/27/CE) devono contenere i dati di cui ai moduli 1, 2 e
3  della  parte I del presente allegato, a condizione che il titolare
dell'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  originale  abbia
consentito  al  richiedente di fare riferimento al contenuto dei suoi
moduli 4 e 5.
    b) Le  domande  ai  sensi  dell'articolo 10  del presente decreto
(articolo   10  della  direttiva  2001/83/CE  come  modificata  dalla
direttiva  2004/27/CE medicinali generici) devono contenere i dati di
cui  ai  moduli  1,  2  e  3  della  parte  I  del presente allegato,
unitamente   ai   dati  che  dimostrano  la  biodisponibilità  e  la
bioequivalenza   con   il  medicinale  originale,  a  condizione  che
quest'ultimo non sia un medicinale di origine biologica (v. parte II,
modulo 4, medicinali simili di origine biologica).
  Per questi prodotti le rassegne e i riassunti clinici e non clinici
devono evidenziare in particolare i seguenti elementi:
    - i motivi per cui si asserisce la natura essenzialmente simile;
    - un   riassunto   delle  impurezze  presenti  in  lotti  della/e
sostanza/e  attiva/e  e  nel  medicinale  finito (e, se pertinente, i
prodotti di degradazione che si formano durante la conservazione), di
cui  si  propone l'uso nel prodotto da commercializzare insieme a una
valutazione di tali impurezze;
    - una  valutazione  degli studi di bioequivalenza o il motivo per
cui   tali  studi  non  sono  stati  eseguiti  con  riferimento  agli
orientamenti/linee    guida    «Studio    di    biodisponibilità   e
bioequivalenza»;
    - un  aggiornamento  sulle letteratura pubblicata che interessano
la  sostanza  e  la  domanda  in  oggetto.  A questo scopo si possono
commentare articoli di riviste di livello riconosciuto;
    - ogni affermazione riportata nel riassunto delle caratteristiche
del  prodotto  non nota o non dedotta dalle proprietà del medicinale
e/o  della  sua  categoria  terapeutica  deve  essere  discussa nelle
rassegne/  sommari non clinici/clinici e deve essere comprovata dalla
letteratura pubblicità e/o da studi complementari;
    - eventualmente,  ulteriori  dati atti a dimostrare l'equivalenza
sotto  il  profilo  della sicurezza e dell'efficacia di diversi sali,
esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata, che deve essere
fornita  dal richiedente che sostiene la natura essenzialmente simile
alla sostanza attiva esistente.
3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche
  Qualora  la  sostanza attiva di un medicinale essenzialmente simile
contenga  la  stessa  parte  terapeuticamente  attiva  del medicinale
originale   autorizzato   associata   ad   un   diverso   sale/estere
composto/derivato,  occorre  comprovare  che  non vi sono cambiamenti
della  farmacocinetica  della parte attiva, della farmacodinamica e/o
della    tossicità    che   potrebbero   mutarne   il   profilo   di
sicurezza/efficacia.  Se  ciò  non si verifica, tale associazione va
considerata come nuova sostanza attiva.
  Qualora  un medicinale sia destinato ad un diverso uso terapeutico,
o  presentato  in una forma farmaceutica diversa, o somministrato per
vie  diverse  o  in dosi diverse o con una posologia diversa, occorre
fornire   i   risultati   delle   pertinenti   prove  tossicologiche,
farmacologiche e/o sperimentazioni cliniche.
4. Medicinali di origine biologica simili
  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10,  commi 7  del  presente
decreto  (articolo  10,  paragrafo 4  della direttiva 2001/83/CE come
modificata dalla direttiva 2004/27/CE) possono non essere sufficienti
nel  caso  di  medicinali  di  origine  biologica. Se le informazioni
richieste  nel  caso  di  prodotti  essenzialmente simili (medicinali
generici)  non consentono di dimostrare che due medicinali di origine
biologica  sono simili, occorre fornire dati complementari, attinenti
in particolare al profilo tossicologico e clinico.
  Se  un  medicinale biologico, definito nella parte I, paragrafo 3.2
di  questo allegato, che fa riferimento a un medicinale originale che
aveva  ottenuto  un'autorizzazione  all'immissione in commercio nella
Comunità,  è oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio da un richiedente indipendente dopo la scadenza del periodo
di protezione dei dati, occorre seguire la seguente impostazione.
    - Le  informazioni da fornire non devono limitarsi ai moduli 1, 2
e  3  (dati  farmaceutici, chimici e biologici), integrati da dati di
bioequivalenza e biodisponibilità. Il tipo e la quantità di dati da
aggiungere  (tossicologici,  altri  dati  non  clinici e dati clinici
adeguati) devono essere stabiliti caso per caso ai sensi dei relativi
orientamenti/linee guida scientifici/e.
    - Vista  la  diversità  dei  medicinali di origine biologica, la
necessità  di  determinati studi di cui ai moduli 4 e 5 va stabilita
dall'autorità   competente,   tenendo  conto  delle  caratteristiche
specifiche di ogni singolo medicinale.
  I    principi    generali    da   applicare   sono   contenuti   in
orientamenti/linee  guida  pubblicati dall'Agenzia, che tengono conto
delle   caratteristiche   del   medicinale   di   origine   biologica
interessato.  Se il medicinale originariamente autorizzato ha più di
un'indicazione,  l'efficacia  e  la  sicurezza  del medicinale che si
sostiene  essere  simile  devono  essere confermate o, se necessario,
dimostrate separatamente per ciascuna delle indicazioni asserite.
5. Medicinali ad associazione fissa
  Le domande ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto (articolo
10  ter  della  direttiva  2001/83/CE come modificata dalla direttiva
2004/27/CE)  devono  riferirsi  a nuovi medicinali composti da almeno
due  sostanze  attive non precedentemente autorizzate come medicinale
ad  associazione  fissa.  Per  queste  domande  occorre presentare un
dossier  completo  (moduli da 1 a 5) per i medicinali ad associazione
fissa. Se possibile, occorre presentare informazioni relative ai siti
di  fabbricazione  e  alla  valutazione  di  sicurezza per gli agenti
avventizi.
6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali
  Quando,  come  dispone l'articolo 33 del presente decreto (articolo
22  della direttiva 2001/83/CE) il richiedente può dimostrare di non
essere  in  grado  di  fornire  dati  completi  sull'efficacia  e  la
sicurezza  del  medicinale  nelle  normali  condizioni  d'impiego  in
quanto:
    - i casi per i quali sono indicati i medicinali in questione sono
tanto rari che non si può ragionevolmente pretendere dal richiedente
che fornisca riscontri completi, oppure
    - l'attuale  grado  di sviluppo delle conoscenze scientifiche non
consente di raccogliere informazioni complete, oppure
    - i  principi  di deontologia medica generalmente ammessi vietano
di raccogliere tali informazioni,
  l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata
ad alcune specifiche condizioni:
    - il  richiedente deve portare a termine un determinato programma
di   studi   entro  un  periodo  di  tempo  stabilito  dall'autorità
competente;  in  base  ai  risultati ottenuti si procede ad una nuova
valutazione del profilo rischi/beneficio,
    - il   medicinale   considerato   deve  essere  venduto  solo  su
prescrizione  medica  e  in  taluni casi la sua somministrazione può
avvenire  soltanto  sotto  stretto controllo medico, possibilmente in
ambiente  ospedaliero  e,  in  caso  di  radiofarmaci, da una persona
autorizzata,
    - il foglietto illustrativo e tutte le altre informazioni mediche
devono  richiamare  l'attenzione  del medico curante sul fatto che le
conoscenze  disponibili  sul medicinale considerato sotto determinati
aspetti non sono ancora sufficienti.
7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio
  Per  domande  miste  di  autorizzazione all'immissione in commercio
s'intendono  domande  di autorizzazione all'immissione i cui moduli 4
e/o  5  consistono  di  una  combinazione  di  relazioni di studi non
clinici   e/o   clinici  limitati  eseguiti  dal  richiedente,  e  di
riferimenti  bibliografici. La composizione di tutti gli altri moduli
è  conforme  alle  indicazioni  della parte I del presente allegato.
L'autorità  competente  decide caso per caso se accettare il formato
presentato dal richiedente.

Parte III

                       MEDICINALI PARTICOLARI

  Questa  parte  riporta  le  disposizioni  specifiche  relative alla
natura dei medicinali propriamente identificati.
1. Medicinali di origine biologica
1.1. Medicinali derivati dal plasma
  Per  i  medicinali  derivati  dal sangue o plasma umano e in deroga
alle disposizioni del modulo 3, i requisiti di cui alle «Informazioni
relative  alle  materie  prime  e  ai  materiali  sussidiari», per le
materie   prime   composte  da  sangue/plasma  umano  possono  essere
sostituite  da  un  master file del plasma certificato ai sensi della
presente parte.
    a) Principi
  Ai fini del presente allegato:
    - Per  master  file del plasma s'intende una documentazione a sè
stante  separata  dal  dossier  di  autorizzazione  all'immissione in
commercio, che fornisce ogni dettagliata informazione pertinente alle
caratteristiche  di  tutto  il  plasma  umano utilizzato come materia
prima  e/o  sussidiaria  per la fabbricazione di frazioni intermedie/
sottofrazioni   componenti   dell'eccipiente   e  della/e  sostanza/e
attiva/e,  che  sono parte dei medicinali o dei dispositivi medici di
cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 come modificato
dal  D.lg.vo  31 ottobre  2002,  n.  271  (direttiva  2000/70/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16 novembre  2000,  che
modifica  la  direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i
dispositivi  medici che incorporano derivati stabili del sangue o del
plasma      umano).     Ogni     centro     o     stabilimento     di
frazionamento/lavorazione  di  plasma umano deve predisporre e tenere
aggiornate  il complesso di informazioni dettagliate e pertinenti cui
si riferisce il master file del plasma.
    - Il  master  file del plasma va presentato all'Agenzia europea o
all'autorità  competente  nazionale  -  Agenzia italiana del farmaco
(AIFA)  - secondo le modalità dalla stessa eventualmente indicate da
chi chiede l'autorizzazione a commercializzare o dal titolare di tale
autorizzazione.   Se   il  richiedente  e  il  titolare  di  siffatta
autorizzazione  non  coincidono  con  il titolare del master file del
plasma,  il  master  file  del  plasma  va  messo  a disposizione del
richiedente  o del titolare dell'autorizzazione affinchè lo presenti
all'autorità    competente.    Il    richiedente   o   il   titolare
dell'autorizzazione  all'immissione in commercio si assumono comunque
la responsabilità del medicinale.
    - L'autorità     competente    che    valuta    l'autorizzazione
all'immissione  in commercio attende che l'Agenzia europea rilasci il
certificato prima di prendere una decisione sulla domanda.
    - Ogni dossier di autorizzazione all'immissione in commercio, tra
i  cui  componenti  vi  è  un  derivato  del plasma umano, deve fare
riferimento  al  master  file  del  plasma  corrispondente  al plasma
utilizzato come materia prima/sussidiaria.
    b) Contenuto
  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo 109  della direttiva
2001/83/CE,   emendato  dalla  direttiva  2002/98/CE  per  quanto  si
riferisce  ai requisiti dei donatori e agli esami delle donazioni, il
master  file  del  plasma  deve  contenere  informazioni  sul  plasma
utilizzato  come  materia prima/sussidiaria, trattando specificamente
di:
    (1) Origine del plasma
      (i)  informazioni  sui  centri  o  stabilimenti di raccolta del
sangue/plasma,  con  relative  ispezioni  e  autorizzazioni,  e  dati
epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica.
      (ii)  informazioni sui centri o stabilimenti in cui si eseguono
prove  sulle  donazioni e sui «plasma pool», con relative ispezioni e
autorizzazioni.
      (iii)   criteri   di   selezione/esclusione   dei  donatori  di
sangue/plasma.
      (iv)  sistema  operante che consente di individuare il percorso
di  ogni  donazione  dallo stabilimento di raccolta del sangue/plasma
fino ai prodotti finiti e viceversa.
    (2) Qualità e sicurezza del plasma
      (i) conformità alle monografie della farmacopea europea.
      (ii) prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per
individuare   agenti   infettivi,  con  relative  informazioni  sulla
metodica  di  analisi  e, in caso di «plasma pool», dati di convalida
dei test utilizzati.
      (iii)  caratteristiche  tecniche  delle  sacche di raccolta del
sangue   e   plasma,   con   relative  informazioni  sulle  soluzioni
anticoagulanti impiegate.
      (iv) condizioni di conservazione e di trasporto del plasma.
      (v)  procedure  relative  alla  tenuta  dell'inventario  e/o al
periodo di quarantena.
      (vi) caratterizzazione del «plasma pool».
    (3)  Sistema  operante  tra il fabbricante di medicinali derivati
dal  plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i centri
o  stabilimenti  di  raccolta e analisi del sangue/plasma dall'altro,
che  definisce  le  condizioni  delle  reciproche  interazioni  e  le
specificazioni stabilite.
  Il  master  file  del  plasma  deve  inoltre  fornire un elenco dei
medicinali   ad   esso   afferenti   -   sia   che  abbiano  ottenuto
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  sia che il processo
d'autorizzazione  sia  in  corso  -,  compresi i medicinali di cui al
D.lg.vo   24 giugno  2003,  n.  211,  articolo 2  (articolo  2  della
direttiva   2001/20/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente    l'applicazione    della    buona    pratica    clinica
nell'esecuzione  delle  sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso
umano).
    c) Valutazione e certificazione
      - Per   i  medicinali  non  ancora  autorizzati,  chi  richiede
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio  presenta  ad  una
autorità  competente  nazionale,  secondo  le modalità dalla stessa
eventualmente  indicate,  un  dossier  completo, cui allega un master
file del plasma separato, se non esiste già.
      - L'Agenzia  europea sottopone il master file del plasma ad una
valutazione  scientifica e tecnica. Una valutazione positiva comporta
il  rilascio  di  un  certificato  di  conformità  alla legislazione
comunitaria  del  master  file  del  plasma,  cui  sarà  allegata la
relazione  di  valutazione.  Tale  certificato si applica in tutta la
Comunità.  Per  la  procedura  di certificazione del master file del
plasma  si  fa  riferimento  alla  linea  guida  CPMP/BWP/4463/03 del
26 febbraio 2004.
      - Il  master  file  del plasma sarà aggiornato e ricertificato
ogni anno.
      - Le  modifiche  dei  termini  di  un  master  file  del plasma
introdotte successivamente devono seguire la procedura di valutazione
di  cui  al  regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione concernente
l'esame    delle   modifiche   dei   termini   di   un'autorizzazione
all'immissione  sul  mercato  che rientra nell'ambito del regolamento
(CEE)  n.  726/2004.  Le  condizioni  per  la  valutazione  di queste
modifiche sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1085/2003.
      - In  una  seconda  fase  rispetto  a quanto disposto al primo,
secondo,   terzo   e  quarto  trattino,  l'autorità  competente  che
rilascerà   o   ha  rilasciato  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio   tiene  conto  della  certificazione,  ricertificazione  o
modifica  del  master  file  del  plasma  relativo al/ai medicinale/i
interessato/i.
      - In  deroga  alle  disposizioni  del  secondo  trattino  della
presente  lettera  (valutazione  e certificazione), qualora un master
file   del   plasma   corrisponda   solo  a  medicinali  derivati  da
sangue/plasma  la  cui  autorizzazione all'immissione in commercio è
limitata  ad  un  unico  Stato  membro,  la valutazione scientifica e
tecnica   di  tale  master  file  del  plasma  viene  eseguita  dalla
competente autorità nazionale di tale Stato membro.
1.2. Vaccini
  Per i vaccini per uso umano, in deroga alle disposizioni del modulo
3   sulla/e   «Sostanza/e   attiva/e»,   si   applicano  le  seguenti
prescrizioni  se  basate  sull'uso  di  un  sistema  di  master  file
dell'antigene del vaccino.
  Il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
di  un  vaccino diverso da quello antinfluenzale umano deve contenere
un  master  file  dell'antigene  del  vaccino  per  ciascun  antigene
costituente una sostanza attiva del vaccino stesso.
    a) Principi.
  Ai fini del presente allegato:
    - Per master file dell'antigene del vaccino s'intende una parte a
sè  stante del dossier di domanda d'autorizzazione all'immissione in
commercio   per   un   vaccino,  che  contiene  tutte  le  pertinenti
informazioni biologiche, farmaceutiche e chimiche relative a ciascuna
sostanza  attiva  che  fa parte del medicinale. La parte a sè stante
può  essere  comune a uno o più vaccini monovalenti e/o polivalenti
presentati  dallo  stesso  richiedente o titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
    - Un  vaccino  può contenere uno o più antigeni distinti. In un
vaccino vi sono tante sostanze attive quanti antigeni del vaccino.
    - Un  vaccino  polivalente  contiene almeno due antigeni distinti
volti a prevenire una o più malattie infettive.
    - Un  vaccino  monovalente  contiene  un  unico  antigene volto a
prevenire un'unica malattia infettiva.
    b) Contenuto.
  Il  master  file  dell'antigene  del  vaccino  contiene le seguenti
informazioni  ricavate  dalla  parte corrispondente (sostanza attiva)
del  modulo  3  sui  «Dati  di  qualita»  descritto nella parte I del
presente allegato:
Sostanza attiva
  1.  Informazioni  generali,  compresa  la rispondenza alla relativa
monografia della Farmacopea europea.
  2.  Informazioni  sulla  fabbricazione della sostanza attiva: sotto
questa  intestazione  vanno compresi il processo di fabbricazione, le
informazioni  sulle  materie  prime  e  sui  materiali sussidiari, le
misure  specifiche  sulle  valutazioni  di sicurezza per le EST e gli
agenti avventizi, gli impianti e le attrezzature.
  3. Caratterizzazione della sostanza attiva
  4. Controllo di qualità della sostanza attiva
  5. Standard e materiali di riferimento
  6. Contenitore e sistema di chiusura della sostanza attiva
  7. Stabilità della sostanza attiva.
    c) Valutazione e certificazione.
      - Per  i  nuovi  vaccini,  contenenti  un  nuovo  antigene,  il
richiedente  deve  presentare  all'autorità  nazionale competente un
dossier  completo  di  domanda  di  autorizzazione  all'immissione in
commercio  comprendente tutti i master file dell'antigene del vaccino
corrispondenti  ad  ogni  singolo  antigene  che  fa  parte del nuovo
vaccino,  se  ancora non esistono master file per il singolo antigene
di vaccino. L'Agenzia europea effettuerà una valutazione scientifica
e  tecnica  di  ogni  master  file di antigene di vaccino. In caso di
valutazione  positiva,  essa rilascerà un certificato di conformità
alla  legislazione  europea  per  ogni  master  file  di  antigene di
vaccino,  cui  sarà  allegata  la  relazione  di  valutazione.  Tale
certificato  è  valido  in  tutta  la Comunità. Per la procedura di
certificazione  del  master  file  dell'antigene  del  vaccino  si fa
riferimento  alla linea guida EMEA/CPMP/4548/03/Final del 26 febbraio
2004.
      - Le disposizioni del primo trattino si applicano anche a tutti
i  vaccini  consistenti  in  una  nuova  combinazione di antigeni del
vaccino,  indipendentemente dal fatto che uno o più di tali antigeni
siano o meno parte di vaccini già autorizzati nella Comunità.
      - Le modifiche al contenuto di un master file dell'antigene del
vaccino per un vaccino autorizzato nella Comunità sono soggette alla
valutazione scientifica e tecnica da parte dell'Agenzia conformemente
alla  procedura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1085/2003  della
Commissione.  In  caso  di valutazione positiva l'Agenzia rilascia un
certificato  di conformità alla legislazione comunitaria relativo al
master  file dell'antigene del vaccino. Tale certificato è valido in
tutta la Comunità.
      - In  deroga  alle  disposizioni  del  primo,  secondo  e terzo
trattino  della  presente  lettera  (valutazione  e  certificazione),
qualora  un master file dell'antigene del vaccino corrisponda solo ad
un  vaccino  la cui autorizzazione all'immissione in commercio non è
stata/non   sarà   rilasciata   conformemente   ad   una   procedura
comunitaria,  e  il  vaccino autorizzato inoltre includa antigeni del
vaccino  non  valutati conformemente ad una procedura comunitaria, la
valutazione  scientifica  e tecnica di tale master file dell'antigene
del  vaccino  e  delle  sue successive modifiche viene eseguita dalla
competente  autorità  nazionale  che  ha rilasciato l'autorizzazione
all'immissione in commercio.
    - In  una  seconda  fase  rispetto  a  quanto  disposto al primo,
secondo,   terzo   e  quarto  trattino,  l'autorità  competente  che
rilascerà   o   ha  rilasciato  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio,  terrà  conto  della  certificazione,  ricertificazione o
modifica  del  master  file  dell'antigene del vaccino relativo al/ai
medicinale/i interessato/i.
2. Radiofarmaci e precursori
2.1. Radiofarmaci
  Ai  fini  del  presente capitolo, le domande per i farmaci previsti
agli  articoli 6,  comma 4  e  9  del  presente  decreto (articolo 6,
paragrafo 2,   e   articolo 9   della  direttiva  2001/83/CE)  devono
consistere in un dossier completo, che deve comprendere le specifiche
precisazioni che seguono:
  Modulo 3
    a) Nel   caso   di  un  kit  radiofarmaceutico  che  deve  essere
radio-marcato  dopo la fornitura da parte del produttore, la sostanza
attiva è la parte della formulazione destinata a portare o legare il
radionuclide.  La  descrizione  del  metodo  di fabbricazione del kit
radiofarmaceutico  conterrà informazioni sulla fabbricazione del kit
e  del  suo  trattamento  finale  che  si  raccomanda per produrre il
medicinale  radioattivo.  Se  opportuno, le necessarie specificazioni
del   radionuclide   devono   essere   descritte  conformemente  alla
monografia  generale  o  alle  monografie specifiche della farmacopea
europea.   Vanno   inoltre   specificati   eventuali  altri  composti
essenziali  ai fini della radio-marcatura e la struttura del composto
radiomarcato.
  Per   i   radionuclidi,   vanno  discusse  le  radiazioni  nucleari
coinvolte.
  Nel  caso di un generatore, per sostanze attive si intende tanto il
radionuclide progenitore che il radionuclide discendente.
    b) Vanno  fornite  precisazioni  sulla  natura  del radionuclide,
l'identità   dell'isotopo,   le   probabili   impurezze,  l'elemento
portante, nonchè l'uso e l'attività specifica.
    c) Le   materie   prime  comprendono  i  materiali  bersaglio  di
radiazioni.
    d) Vanno      presentate     considerazioni     sulla     purezza
chimica/radiochimica e sulla sua relazione con la biodistribuzione.
    e) E'  necessario  descrivere  la  purezza  dei  radionuclidi, la
purezza radiochimica e l'attività specifica.
    f) In  caso di generatori occorre fornire particolari sulle prove
dei  radionuclidi  progenitori  e  discendenti.  In  caso  di  eluiti
generatori   è   necessario   effettuare   prove   del  radionuclide
progenitore e degli altri componenti del sistema generatore.
    g) Il  requisito  di esprimere il contenuto di sostanze attive in
termini  di  peso  delle  frazioni  attive  si  applica  solo  ai kit
radiofarmaceutici.  Nel  caso  di  radionuclidi  la radioattività va
espressa in Becquerel ad una determinata data e, se del caso, ora con
riferimento al fuso orario. Va indicato il tipo di radiazione.
    h) Le  specifiche  del  prodotto finito comprendono, nel caso dei
kit,  prove  di efficienza del prodotto dopo la radio-marcatura. Tali
prove   devono   comprendere   adeguati   controlli   della   purezza
radiochimica    e   radio-nuclidica   del   composto   sottoposto   a
radio-marcatura.  Occorre  identificare  e  dosare  tutti i materiali
necessari alla radio-marcatura.
    i) Vanno  fornite informazioni sulla stabilità dei generatori di
radionuclidi,  dei  kit di radionuclidi e dei prodotti radio-marcati.
Va  documentata  la  stabilità  durante  l'uso  dei  radiofarmaci in
flaconi multidosi.
  Modulo 4
  E'  noto che la tossicità può essere associata ad una determinata
dose  di  radiazioni.  Nella  diagnosi  si  tratta di una conseguenza
dell'utilizzazione  dei  radiofarmaci; nella terapia si tratta invece
di  una  proprietà  ricercata.  La  valutazione  della  sicurezza  e
dell'efficacia  dei  radiofarmaci  deve  pertanto riguardare le norme
concernenti il medicinale e gli aspetti dosimetrici della radiazione.
Occorre  documentare l'esposizione alle radiazioni di organi/tessuti.
Le  stime  della dose di radiazione assorbita devono essere calcolate
secondo un sistema specifico, internazionalmente riconosciuto per una
determinata via di somministrazione.
  Modulo 5
  Se  possibile,  occorre  fornire  i risultati delle sperimentazioni
cliniche,  che  altrimenti  devono essere giustificate nelle rassegne
relative alla parte clinica.
2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radio-marcatura
  Nel  caso  specifico  di  un precursore radiofarmaceutico destinato
esclusivamente   a   scopi   di   radio-marcatura,  si  deve  tendere
essenzialmente  a presentare informazioni sulle possibili conseguenze
della  scarsa  efficienza della radio-marcatura o della dissociazione
in vivo del coniugato radio-marcato, cioè sui problemi degli effetti
prodotti  sul  paziente da radionuclidi liberi. E' inoltre necessario
presentare    le   pertinenti   informazioni   relative   ai   rischi
professionali,  cioè  l'esposizione  alle  radiazioni  del personale
ospedaliero e dell'ambiente.
  Occorre, se applicabile, fornire le seguenti informazioni:
  Modulo 3
  Le  disposizioni  del  modulo  3 - definite alle precedenti lettere
da a)  a i)  -  si  applicano,  se applicabile, alla registrazione di
precursori radiofarmaceutici.
  Modulo 4
  Quanto   alla   tossicità   per   somministrazione   unica  o  per
somministrazioni  ripetute,  salvo giustificati motivi, devono essere
presentati  i  risultati  degli  studi  eseguiti  in  conformità dei
principi  delle  buone  prassi  di  laboratorio di cui alla direttiva
87/18/CEE   del   Consiglio   concernente   il  ravvicinamento  delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative
all'applicazione  dei  principi  di  buone prassi di laboratorio e al
controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze
chimiche,  e  al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120, e
successive integrazioni (direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio).
  In  questo  caso  specifico  non  sono  ritenuti utili gli studi di
mutagenicità  sul  radionuclide.  Vanno  presentate  le informazioni
concernenti  la  tossicità  chimica e la disposizione del pertinente
nuclide «freddo».
  Modulo 5
  Le  informazioni  cliniche  derivanti  da studi clinici relativi al
precursore   stesso  non  sono  considerate  significative  nel  caso
specifico di un precursore radiofarmaceutico destinato esclusivamente
a scopi di radio-marcatura.
  Vanno  tuttavia  presentate  eventuali  informazioni che dimostrino
l'utilità clinica dei precursori radiofarmaceutici se collegati alle
pertinenti molecole portanti.
3. Medicinali omeopatici
  La    presente    sezione    contiene    specifiche    disposizioni
sull'applicazione  dei  moduli  3 e 4 ai medicinali omeopatici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto (articolo 1,
n. 5 della direttiva 2001/83/CE).
  Modulo 3
  Le  disposizioni  del modulo 3 si applicano ai documenti presentati
ai  sensi  dell'articolo 17  del  presente decreto (articolo 15 della
direttiva  2001/83/CE) nella registrazione semplificata di medicinali
omeopatici  di cui all'articolo 16 del presente decreto (articolo 14,
paragrafo 1   della   direttiva  2001/83/CE),  nonchè  ai  documenti
relativi  all'autorizzazione  di  medicinali  omeopatici  diversi  da
quelli  di  cui  all'articolo 18  del  presente decreto (articolo 16,
paragrafo 1 direttiva 2001/83/CE) con le seguenti modifiche.
    a) Terminologia.
  Il  nome  latino del materiale di partenza omeopatico riportato nel
dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio deve
essere  conforme  al titolo latino della farmacopea europea o, in sua
assenza,  di  una  farmacopea ufficiale di uno Stato membro. Indicare
eventualmente  il/i  nome/i  tradizionale/i  utilizzato/i  in ciascun
Stato membro.
    b) Controllo delle materie prime.
  Le  informazioni e i documenti sulle materie prime - cioè su tutto
ciò   che   viene  utilizzato  comprese  i  materiali  sussidiari  e
intermedi,  fino alla diluizione finale da incorporare nel medicinale
finito  -  allegati  alla  domanda  devono  essere  integrati da dati
complementari sul materiale di partenza.
  I  requisiti  generali  di qualità si applicano a tutte le materie
prime  e  ai  materiali  sussidiari, nonchè alle fasi intermedie del
processo di fabbricazione, fino alla diluizione finale da incorporare
nel  medicinali  finito.  Se  possibile,  va  effettuato  un  test in
presenza  di  componenti  tossiche e se l'elevato grado di diluizione
impedisce  di  controllare la qualità nella diluizione finale. Vanno
esaurientemente   descritte   tutte   le   fasi   del   processo   di
fabbricazione,  dalle  materie  prime  fino alla diluizione finale da
incorporare nel medicinale finito.
  Se  sono  necessarie diluizioni, occorre eseguirle conformemente ai
metodi   di   fabbricazione  omeopatici  contenute  nella  pertinente
monografia  della  farmacopea  europea,  o  in  sua  assenza,  in una
farmacopea ufficiale di uno Stato membro.
    c) Controlli del medicinale finito.
  I  medicinali omeopatici finiti devono essere conformi ai requisiti
generali  di qualità. Eventuali eccezioni vanno debitamente motivate
dal richiedente.
  Vanno identificate e testate tutte le componenti tossicologicamente
rilevanti.  Se  si  dimostra  l'impossibilità  di  identificare  e/o
testare tutti i componenti tossicologicamente rilevanti, ad esempio a
causa della loro diluizione nel medicinale finito, occorre dimostrare
la   qualità   mediante  una  convalida  completa  del  processo  di
fabbricazione e di diluizione.
    d) Prove di stabilità.
  Occorre  dimostrare  la stabilità del medicinale finito. I dati di
stabilità  dei  materiali  di  partenza  omeopatici  sono  di  norma
trasmissibili  alle  diluizioni/triturazioni  da  essi  ottenute.  Se
l'identificazione   e  il  dosaggio  della  sostanza  attiva  non  è
possibile a causa del grado di diluizione, si possono usare i dati di
stabilità della forma farmaceutica.
  Modulo 4
  Le  disposizioni  del  modulo  4  si  applicano  alla registrazione
semplificata  dei  medicinali  omeopatici  di cui all'articolo 16 del
presente   decreto   (articolo   14,   paragrafo 1   della  direttiva
2001/83/CE) con le seguenti precisazioni.
  Ogni informazione mancante va giustificata: p. es. occorre spiegare
perchè  si  accetta  la  dimostrazione  di un livello accettabile di
sicurezza anche in assenza di alcuni studi.
4. Medicinali a base di erbe
  Nel  caso  di  domande  per  i  medicinali  a  base di erbe occorre
presentare  un  dossier  completo, nel quale devono essere incluse le
seguenti precisazioni.
  Modulo 3
  Le  disposizioni  del  modulo  3,  compresa  la  rispondenza alla/e
monografia/e  della  Farmacopea  europea  e/o  nazionale si applicano
all'autorizzazione dei medicinali a base di erbe. Occorre tener conto
dello  stato  delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in cui la
domanda viene presentata.
  Vanno  considerati i seguenti aspetti caratteristici dei medicinali
a base di erbe:
    (1) Sostanze e preparati a base di erbe
  Ai  fini  del  presente allegato, i termini «sostanze e preparati a
base  di  erbe»  sono equivalenti ai termini «farmaci a base di erbe»
definiti nella farmacopea europea.
  Quanto  alla  nomenclatura  della  sostanza a base di erbe, occorre
fornire  il  nome scientifico binomiale della pianta (genere, specie,
varietà  e  autore),  il  chemotipo (se applicabile), le parti della
pianta,  la definizione della sostanza a base di erbe, gli altri nomi
(sinonimi riportati nelle farmacopee) e il codice di laboratorio.
  Quanto  alla  nomenclatura  del  preparato  a base di erbe, occorre
fornire  il  nome scientifico binomiale della pianta (genere, specie,
varietà  e  autore),  il  chemotipo (se applicabile), le parti della
pianta,  la  definizione  del  preparato  a base di erbe, la quota di
sostanza a base di erbe nel preparato, il/i solvente/i di estrazione,
gli  altri  nomi (sinonimi riportati in altre farmacopee) e il codice
di laboratorio.
  Per  documentare  la  sezione  sulla  struttura della/e sostanze od
eventualmente  del/i  preparato/i  erbaceo/i,  occorre  fornire,  ove
applicabile,  la  forma  fisica,  la  descrizione  dei componenti con
riconosciute   proprietà   terapeutiche  o  dei  marcatori  (formula
molecolare, massa molecolare relativa, formula di struttura, compresa
la  stereochimica  relativa  e  assoluta,  la formula molecolare e la
massa molecolare relativa), nonchè di altro/i componente/i.
  Per documentare la sezione sul fabbricante della sostanza a base di
erbe,  occorre  fornire  nome, indirizzo e responsabilità di ciascun
fornitore, appaltatori compresi, nonchè tutti i siti di produzione o
impianti    di    cui    si    propone    la    partecipazione   alla
fabbricazione/raccolta  e  alle  prove della sostanza a base di erbe,
ove opportuno.
  Per  documentare la sezione sul fabbricante del preparato a base di
erbe,  occorre  fornire  nome, indirizzo e responsabilità di ciascun
fabbricante, appaltatori compresi, nonchè tutti i siti di produzione
o  impianti  di cui si propone la partecipazione alla fabbricazione e
alle prove del preparato a base di erbe, ove opportuno.
  Quanto   alla  descrizione  del  processo  di  fabbricazione  della
sostanza  a  base  di  erbe  e dei controlli cui è soggetto, occorre
fornire  informazioni che presentino in modo adeguato la produzione e
la  raccolta  della  pianta, compresi il luogo d'origine della pianta
medicinale  e le condizioni di coltivazione, raccolta, essiccazione e
conservazione.
  Quanto alla descrizione del processo di fabbricazione del preparato
a  base  di  erbe  e  dei  controlli cui è soggetto, occorre fornire
informazioni   che   presentino  in  modo  adeguato  il  processo  di
fabbricazione  del  preparato  a base di erbe, inclusa la descrizione
della   lavorazione,   dei   solventi   e  reagenti,  delle  fasi  di
purificazione e della standardizzazione.
  Quanto  allo  sviluppo del processo di fabbricazione, ove possibile
occorre  fornire un breve riassunto dello sviluppo della/e sostanza/e
e  del/i  preparato/i  a  base  di  erbe,  tenendo conto delle vie di
somministrazione  e  d'uso  proposti. Se del caso, vengono discussi i
risultati  del  confronto  tra  la  composizione  fitochimica della/e
sostanza/e  ed  eventualmente  del/i preparato/i a base di erbe usati
nei  dati bibliografici di supporto, e la sostanza/e ed eventualmente
il/i  preparato/i  a  base di erbe contenuti come sostanza/e attiva/e
nel medicinale a base di erbe oggetto della domanda.
  Quanto  alla spiegazione della struttura e di altri caratteri della
sostanza  a  base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni sulla
caratterizzazione  botanica, macroscopica, microscopica e fitochimica
e sull'attività biologica, ove necessario.
  Quanto  alla  spiegazione  della struttura e di altri caratteri del
preparato  a  base  di  erbe,  occorre  presentare informazioni sulla
caratterizzazione     fitochimica     e    fisico-chimica,    nonchè
sull'attività biologica, ove necessario.
  Devono  essere  fornite  le  specificazioni  della/e  sostanza/e ed
eventualmente del/i preparato/i a base di erbe.
  Devono  essere presentate le procedure analitiche utilizzate per le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe.
  Quanto   alla   convalida   delle   procedure  analitiche,  occorre
presentare  informazioni  sulla  convalida analitica, compresi i dati
sperimentali  relativi  alle  procedure  analitiche utilizzate per le
prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di
erbe.
  Quanto  alle analisi dei lotti, occorre fornire una descrizione dei
lotti  e dei risultati delle analisi dei lotti per la/e sostanza/e ed
eventualmente  il/i preparato/i a base di erbe, inclusi quelle per le
sostanze della farmacopea.
  Occorre  fornire,  se  applicabile, la motivazione delle specifiche
della/e sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base di erbe.
  Occorre fornire, se applicabile, informazioni sulle norme o materie
di   riferimento  utilizzate  per  le  prove  sulla/e  sostanza/e  ed
eventualmente il/i preparato/i a base di erbe.
  Se  la  sostanza  o  il medicinale a base di erbe è oggetto di una
monografia   della  Farmacopea,  il  richiedente  può  domandare  un
certificato  di  idoneità  rilasciato dalla Direzione europea per la
qualità dei medicinali.
    (2) Medicinali a base di erbe
  Quanto  allo  sviluppo  della  formula, occorre presentare un breve
riassunto  che  descriva  lo  sviluppo del medicinale a base di erbe,
tenendo  conto delle vie di somministrazione e d'uso proposti. Se del
caso,  vengono discussi i risultati del confronto tra la composizione
fitochimica  dei prodotti usati nei dati bibliografici di supporto, e
il medicinale a base di erbe oggetto della domanda.
5. Medicinali orfani
    - Ad  un  medicinale  orfano  ai  sensi  del  regolamento (CE) n.
141/2000, è possibile applicare le disposizioni generali di cui alla
parte   II,   modulo  6  (circostanze  eccezionali).  Il  richiedente
spiegherà  poi nei riassunti clinici e non le ragioni per cui non è
possibile fornire informazioni complete e spiegherà l'equilibrio tra
rischi e vantaggi del medicinale orfano interessato.
    - Se   il  richiedente  di  un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  per  un  medicinale  orfano si appella ai requisiti di cui
all'articolo 11 del presente decreto (articolo 10-bis della direttiva
2001/83/CE  come modificata dalla direttiva 2004/27) e alla parte II,
paragrafo 1  del  presente  allegato  (impiego medico ben noto) l'uso
sistematico e documentato della sostanza interessata può riferirsi -
a  titolo  derogatorio  - all'uso di tale sostanza ai sensi di quanto
disposto  dall'articolo 5,  comma 1 del presente decreto (articolo 5,
paragrafo 1   della   direttiva   2001/83/CE  come  modificata  dalla
direttiva 2004/27/CE).

Parte IV

                   MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE

  I  medicinali per terapie avanzate si basano su processi produttivi
centrati su varie biomolecole prodotte mediante trasferimento di geni
e/o  su  cellule  biologicamente modificate per terapie avanzate come
sostanze attive o parte di sostanze attive.
  Per  questi  medicinali  la presentazione del dossier di domanda di
autorizzazione   all'immissione   in   commercio  deve  attenersi  ai
requisiti di formato contenuti nella parte I del presente allegato.
  Si  applicano  i  moduli  da 1 a 5. Per gli organismi geneticamente
modificati,  deliberatamente  scaricati  nell'ambiente, occorre tener
conto  della  persistenza  dell'OGM  nel  recettore e della possibile
replicazione/o  modifica  dell'OGM  una volta liberato nell'ambiente.
L'informazione  sui  rischi  ambientali  va  inserita all'allegato al
modulo 1.
1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici)
  Ai  fini  del  presente  allegato per medicinale per terapia genica
s'intende  il  prodotto di una serie di processi produttivi mirati al
trasferimento  di  un  gene  (cioè  una  frazione di acido nucleico)
profilattico,  diagnostico  o  terapeutico - da eseguire in vivo o ex
vivo  -  a  cellule  umane/animali e la sua successiva espressione in
vivo.  Il  trasferimento  del gene comporta un sistema di espressione
che  è contenuto in un sistema di trasmissione noto come vettore che
può  essere  di  origine  sia virale che non virale. Il vettore può
anche essere incluso in una cellula umana o animale.
1.1. Diversità dei medicinali per terapia genica
    a) Medicinali  per terapia genica basati su cellule allogeniche o
xenogeniche.
  Il  vettore  viene  predisposto  e  conservato  per  il  successivo
trasferimento nelle cellule ospiti.
  Le  cellule  sono  state  ottenute  in  precedenza e possono essere
trattate  come  una  banca  di  cellule  (raccolta  bancaria  o banca
istituita   per   l'approvvigionamento   di   cellule  primarie)  con
agibilità limitata.
  Le  cellule  geneticamente modificate dal vettore costituiscono una
sostanza attiva.
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale  finito.  Un  medicinale di questo tipo è per definizione
destinato ad essere somministrato a un certo numero di pazienti.
    b) Medicinali   per   terapia  genica  che  usano  cellule  umane
autologhe.
  La   sostanza   attiva   è   un   lotto  di  vettori  predisposti,
immagazzinato prima del suo trasferimento nelle cellule autologhe.
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale finito.
  Questi  medicinali sono prodotti con cellule ottenute da un singolo
paziente. Le cellule sono poi geneticamente modificate usando vettori
predisposti contenenti il gene idoneo, che sono stati preventivamente
approntati  e  costituiscono  la  sostanza attiva. Il preparato viene
reiniettato  nel paziente ed è per definizione destinato ad un unico
paziente. L'intero processo produttivo - dalla raccolta delle cellule
presso   il   paziente  fino  alla  reiniezione  nel  paziente  -  va
considerato un unico intervento.
    c) Somministrazione di vettori predisposti con materiale genetico
inserito (profilattico, diagnostico o terapeutico).
  La sostanza attiva è un lotto di vettori predisposti.
  Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il
medicinale  finito.  Questo tipo di medicinale è destinato ad essere
somministrato a vari pazienti.
  Il  trasferimento del materiale genetico può essere effettuato con
iniezione diretta nei destinatari del vettore predisposto.
1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3
  I medicinali per terapia genica comprendono:
    - l'acido nucleico nudo
    - l'acido nucleico complessato o i vettori non virali
    - i vettori virali
    - le cellule geneticamente modificate.
  Quanto  agli  altri  medicinali,  si  possono  identificare  i  tre
principali elementi del processo di fabbricazione, cioè:
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva,  come  il  gene di riferimento, i plasmidi di espressione, le
banche di cellule e le riserve di virus o i vettori non virali;
    - sostanza  attiva:  i  vettori ricombinanti, i virus, i plasmidi
nudi  o  complessi,  le  cellule  che  producono  virus,  le  cellule
geneticamente modificate in vitro;
    - medicinale   finito:   sostanza   attiva   formulata   nel  suo
contenitore  primario definitivo per l'uso medico previsto. A seconda
del  tipo  di  medicinale  per  terapia  genica,  protocollala via di
somministrazione   e   le  condizioni  d'uso  possono  richiedere  un
trattamento ex vivo delle cellule del paziente.
  Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
    a) Vanno  fornite  informazioni  sulle pertinenti caratteristiche
del  medicinale  di  terapia genica, inclusa la sua espressione nella
popolazione di cellule bersaglio. Vanno fornite informazioni relative
all'origine,  alla  costruzione, alle caratteristiche e alla verifica
della  sequenza  genetica  di  codifica,  inclusa la sua integrità e
stabilità.  Oltre  al  gene  terapeutico,  va  fornita  la  sequenza
completa di altri geni, elementi regolatori e del vettore backbone.
    b) Vanno fornite informazioni relative alla caratterizzazione del
vettore utilizzato per trasferire e rilasciare il gene. Devono essere
comprese     la     sua    caratterizzazione    fisico-chimica    e/o
biologica/immunologica.
  Quanto  ai  medicinali  che  usano microrganismi come i batteri o i
virus   per   facilitare  il  trasferimento  di  geni  (trasferimento
biologico  di geni), vanno presentati dati sulla patogenesi del ceppo
parentale e del suo tropismo per specifici tipi di tessuti e cellule,
nonchè sulla dipendenza dal ciclo delle cellule dell'interazione.
  Per  i  medicinali  che  usano mezzi non biologici per agevolare il
trasferimento  di  geni, vanno riferite le proprietà fisico-chimiche
dei componenti singoli e associati.
    c) I   principi  che  si  applicano  alle  banche  di  cellule  o
all'istituzione  e  caratterizzazione dei lotti di semi devono essere
eventualmente applicati ai medicinali di trasferimento genico.
    d) Occorre  indicare  l'origine  delle  cellule  che  ospitano il
vettore ricombinante.
  Le  caratteristiche  della fonte umana, come età, sesso, risultati
di  prove  microbiologiche e virali, criteri di esclusione e paese di
origine vanno documentate.
  Per  le  cellule  di  origine  animale occorre fornire informazioni
particolareggiate sui seguenti punti:
    - Origine degli animali
    - Allevamento e cura degli animali
    - Animali  transgenici  (metodi  di  creazione, caratterizzazione
delle cellule transgeniche, nature del gene inserito)
    - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali
fonte/donatori
    - Prove per agenti infettivi
    - Impianti
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari.
  Va  descritto  il  metodo  di  raccolta delle cellule, comprendente
localizzazione,  tipo  di  tessuto,  processo  operativo,  trasporto,
conservazione  e  rintracciabilità,  nonchè  dei controlli eseguiti
durante l'operazione di raccolta.
    e) La  valutazione  della sicurezza virale e la rintracciabilità
dei  prodotti  dal  donatore  al  medicinale  finito  sono  una parte
essenziale della documentazione da presentare. Va, p. es., esclusa la
presenza  di  virus in grado di replicarsi in ceppi di vettori virali
non in grado di replicarsi.
2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici)
  Ai fini del presente allegato, per medicinale per terapia cellulare
somatica  s'intende  l'uso  nell'uomo  di  cellule  somatiche viventi
autologhe (provenienti dal paziente stesso), allogeniche (provenienti
da  un altro essere umano) o xenogeniche (provenienti da animali), le
cui  caratteristiche biologiche sono state sostanzialmente modificate
in  seguito  a una manipolazione per ottenere un effetto terapeutico,
diagnostico  o  preventivo  con  mezzi  metabolici,  farmacologici  e
immunologici. La manipolazione comprende l'espansione o l'attivazione
di popolazioni di cellule autologhe ex vivo (immunoterapia adottiva),
l'uso  di  cellule  allogeniche e xenogeniche combinate a dispositivi
medici  per  uso ex vivo o in vivo (microcapsule, strutture a matrice
intrinseche, biodegradabili o no).
Requisiti  specifici per medicinali per terapia cellulare relativi al
modulo 3
  I medicinali per terapia cellulare somatica comprendono:
    - Cellule manipolate per modificarne le proprietà immunologiche,
metaboliche  o altre di tipo funzionale sotto l'aspetto qualitativo o
quantitativo;
    - Cellule  separate,  selezionate,  manipolate  e successivamente
sottoposte  a  processo  di  lavorazione  per  ottenere il medicinale
finito;
    - Cellule  manipolate  e associate a componenti non cellulari (ad
esempio  matrici  biologiche  o  inerti  o  dispositivi  medici)  che
esercitano l'azione essenziale prevista nel prodotto finito;
    - Derivati  di  cellule autologhe espressi in vitro in specifiche
condizioni di coltura;
    - Cellule  geneticamente  modificate  o altrimenti manipolate per
esprimere    proprietà    funzionali   omologhe   o   non   omologhe
precedentemente non espresse.
  L'intero  processo  di fabbricazione - dalla raccolta delle cellule
dal  il paziente (situazione autologa) alla reiniezione al paziente -
va considerato un unico intervento.
  Quanto  agli  altri  medicinali,  i  tre  elementi  del processo di
fabbricazione:
    - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza
attiva, cioè organi, tessuti, liquidi corporei o cellule;
    - sostanza attiva: cellule manipolate, lisati di cellule, cellule
in   proliferazione  usate  in  associazione  con  matrici  inerti  e
dispositivi medici;
    - medicinali   finiti:   sostanza   attiva   formulata   nel  suo
contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto.
    a) Informazioni generali sulla/e sostanza/e attiva/e
  Le  sostanze attive dei medicinali per terapia cellulare consistono
in   cellule  che  a  seguito  di  trattamento  in  vitro  presentano
proprietà  profilattiche,  diagnostiche  o  terapeutiche  diverse da
quelle fisiologiche e biologiche d'origine.
  Nella  presente  sezione  sono  descritti  il  tipo di cellule e di
coltura  interessati. Devono essere documentati i tessuti, gli organi
o  i liquidi biologici dai quali sono derivate le cellule, nonchè la
natura  autologa,  allogenica  o  xenogenica della donazione e la sua
origine  geografica.  Va  descritta  la  raccolta  delle  cellule, il
campionamento    e    l'immagazzinamento    precedente    l'ulteriore
trattamento.   Per  le  cellule  allogene,  va  prestata  particolare
attenzione alle primissime fasi del processo, relativa alla selezione
dei  donatori.  Occorre  spiegare  il tipo di manipolazione eseguita,
nonchè  la  funzione  fisiologica  delle cellule usate come sostanza
attiva.
    b) Informazioni  concernenti  le materie prime della/e sostanza/e
attiva/e
1. Cellule somatiche umane
  I  medicinali per terapia cellulare somatica umana sono composti da
un numero definito (pool) di cellule vitali, che mediante un processo
di fabbricazione vengono ottenute da organi o tessuti prelevati da un
essere  umano, oppure da un ben definito sistema di banca di cellule,
in  cui il pool di cellule può contare su linee di cellule continue.
Ai  fini del presente capitolo, per sostanza attiva s'intende il pool
di semi di cellule umane e per medicinale finito s'intende il pool di
semi di cellule umane formulata per l'uso medico previsto.
  Le  materie  prime  e  ogni  fase  del processo di fabbricazione va
accuratamente   documentato,  mettendo  in  rilievo  gli  aspetti  di
sicurezza virale.
  (1) Organi, tessuti, liquidi corporei e cellule di origine umana
  Le  caratteristiche  della  fonte  umana,  come  età, sesso, stato
microbiologico  e  virale,  criteri  di esclusione e paese d'origine,
vanno documentate.
  Va   presentata   una   descrizione   del   prelievo  di  campioni,
comprendente  sito, tipo, processo operativo, miscelatura, trasporto,
conservazione e rintracciabilità, nonchè dei controlli eseguiti sul
prelievo di campioni.
  (2) Sistemi di banche di cellule
  Per  la  preparazione  e  il  controllo  di qualità dei sistemi di
banche di cellule si applicano i requisiti di cui alla parte I. E' il
caso essenzialmente delle cellule allogene e xenogene.
  (3) Materiali o dispositivi medici ausiliari
  Vanno  fornite  informazioni  sull'uso  di  tutte  le materie prime
(citochine,  fattori  di  crescita,  mezzi di coltura) o su possibili
prodotti   o   dispositivi  medici  ausiliari  (come  dispositivi  di
separazione  delle  cellule, polimeri biocompatibili, matrici, fibre,
beads  di  biocompatibilità e funzionalità nonchè sui rischi degli
agenti infettanti).
2. Cellule somatiche animali (xenogeniche)
  Occorre fornire informazioni particolareggiate sui seguenti punti:
    - Origine degli animali
    - Allevamento e cura degli animali
    - Animali   geneticamente   modificati   (metodi   di  creazione,
caratterizzazione   delle   cellule  transgeniche,  natura  del  gene
inserito o escluso (knock-out)
    - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali
fonte/donatori
    - Prove  per  agenti infettivi, compresi microorganismi trasmessi
verticalmente (anche retrovirus endogeni)
    - Impianti
    - Sistemi di banche di cellule
    - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari.
    a) Informazioni  sul processo di fabbricazione della/e sostanza/e
attiva/e e del medicinale finito.
  Devono   essere   documentate  le  diverse  fasi  del  processo  di
fabbricazione    (dissociazione   organo/tessuto;   selezione   della
pertinente  popolazione  di  cellule;  coltura  cellulare  in  vitro;
trasformazione   delle   cellule  mediante  agenti  fisico-chimici  o
trasferimento di geni).
    b) Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e.
  Vanno   fornite   tutte   le   informazioni   significative   sulla
caratterizzazione  della  pertinente  popolazione di cellule sotto il
profilo   dell'identità   (specie   di   origine,   citogenetica  di
raggruppamento, analisi morfologica), della purezza (agenti microbici
avventizi   e   contaminanti  cellulari),  dell'efficacia  (attività
biologica   definita)   e   d'idoneità   (cariologia   e   prove  di
cancerogenicita) per l'uso medicinale previsto.
    c) Sviluppo farmaceutico del medicinale finito.
  Oltre  allo  specifico  metodo di somministrazione usato (iniezione
endovena,  iniezione  in loco, trapianto chirurgico), occorre fornire
informazioni  sull'uso  di  eventuali  dispositivi  medici  ausiliari
(matrice,  polimeri  biocompatibili, fibre, granuli) sotto il profilo
della biocompatibilità e della durata.
    d) Rintracciabilità.
  Occorre   presentare  un  diagramma  dettagliato  dei  flussi,  che
garantisca   la   rintracciabilità  dei  prodotti  dal  donatore  al
medicinale finito.
3. Requisiti  specifici per i medicinali per terapia genica e terapia
cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 e 5
3.1. Modulo 4
  Si  ammette  che  per  i medicinali per terapie geniche e cellulari
somatiche  le  requisiti  convenzionali contenute nel modulo 4 per le
prove  non cliniche di medicinali possono non essere sempre adeguate,
a  causa  delle  proprietà strutturali e biologiche uniche e diverse
dei  prodotti in questione, compresi il grado elevato di specificità
di  specie,  di specificità di soggetto, le barriere immunologiche e
le differenze di risposta pleiotropica.
  Alla  logica sottostante lo sviluppo non clinico e ai criteri usati
per  scegliere  le  specie  e  i modelli pertinenti verranno dedicati
spazi adeguati nel modulo 2.
  Può  essere  necessario  identificare  o  sviluppare nuovi modelli
animali   che   servano  a  favorire  l'estrapolazione  di  risultati
specifici   relativi   punti   agli  «end-point»  funzionali  e  alla
tossicità  nell'attività  in  vivo  del prodotto sull'uomo. Occorre
fornire  la  giustificazione  scientifica  dell'uso di questi modelli
animali  di  malattia  a  sostegno  della  sicurezza e della verifica
teorica dell'efficacia.
3.2. Modulo 5
  L'efficacia   dei  medicinali  per  terapie  avanzate  deve  essere
dimostrata  secondo  le indicazioni del modulo 5. Tuttavia per alcuni
prodotti   e   per   alcune   indicazioni  terapeutiche  può  essere
impossibile  effettuare prove cliniche convenzionali. Ogni deviazione
dagli  orientamenti/linee  guida  in  vigore deve essere motivata nel
modulo 2.
  Lo  sviluppo  clinico  di medicinali avanzati per terapie cellulari
presenta alcune caratteristiche speciali dovute alla natura complessa
e  labile  delle  sostanze  attive. Richiedono ulteriori attenzioni i
temi   relativi   alla   vitalità,   proliferazione,   migrazione  e
differenziazione  delle  cellule  (terapia  cellulare  somatica),  le
speciali  circostanze  cliniche  in  cui i medicinali sono usati o lo
speciale  modo  d'azione  attraverso  l'espressione  genica  (terapia
genica somatica).
  Nella  domanda  per l'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali  per  terapie  avanzate  occorre  trattare dei particolari
rischi  connessi  a  tali  prodotti,  che  derivano  dalla  possibile
contaminazione  da  parte  di  agenti  infettivi. Da un lato, occorre
prestare  particolare  attenzione  alle  prime  fasi  dello sviluppo,
inclusa  la  scelta  dei donatori nel caso dei medicinali per terapia
cellulare   e,   dall'altro,   all'intervento   terapeutico  nel  suo
complesso,    compresa    l'idoneità    di    manipolazione   e   di
somministrazione  del  prodotto.  Se  necessario,  il  modulo 5 della
domanda  deve  inoltre  contenere dati sulle misure di osservazione e
controllo  delle  funzioni e dello sviluppo delle cellule viventi nel
destinatario,  per  prevenire  la trasmissione di agenti infettivi al
destinatario  stesso  e  per  minimizzare gli eventuali rischi per la
salute pubblica.
3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia
  Gli  studi  di  farmacologia  umana devono fornire informazioni sul
modo  d'azione  atteso,  la  efficacia  attesa  punti  sulla  base di
«end-point»  motivati,  sulla  biodistribuzione, sulla dose adeguata,
sui  tempi  e sui metodi di somministrazione o sulla modalità d'uso,
che sono significativi per gli studi di efficacia.
  Gli   studi   farmacocinetici   convenzionali  possono  non  essere
significativi  per  alcuni  medicinali per terapie avanzate. Talvolta
gli  studi  su  volontari  sani  non sono fattibili e sarà difficile
fissare  dosi  e  cinetica  in prove cliniche. E' comunque necessario
studiare  la  distribuzione  e il comportamento in vivo del prodotto,
compresa  la  proliferazione  delle  cellule  e  la  funzione a lungo
termine, nonchè la quantità, e la distribuzione del prodotto genico
e  la  durata dell'espressione genica desiderata. Occorre usare, e se
necessario  sviluppare,  prove  adeguate per rintracciare il prodotto
cellulare  o la cellula che esprime il gene voluto nel corpo umano, e
per  sorvegliare  il  funzionamento  delle  cellule  somministrate  o
transfettate.
  La  valutazione  dell'efficacia  e della sicurezza di un medicinale
per   terapia  avanzata  deve  includere  un'accurata  descrizione  e
valutazione della procedura terapeutica nel suo complesso, compresi i
modi speciali di somministrazione (come la transfezione di cellule ex
vivo,  la  manipolazione  in  vitro  o  l'uso  di tecniche invasive),
nonchè   le   prove   di  possibili  regimi  associati  (compresi  i
trattamenti immunosoppressivi, antivirali e citotossici).
  Tutto  il  procedimento deve essere verificato con prove cliniche e
descritto nelle informazioni sul prodotto.
3.2.2. Sicurezza
  Vanno  presi  in  esame  i  problemi  di  sicurezza derivanti dalla
risposta  immunitaria  ai  medicinali  o  alle proteine espresse, dal
rigetto  immunitario,  dall'immunosoppressione  e  dal  cedimento  di
dispositivi di isolamento immunitario.
  Taluni  medicinali avanzati per terapie geniche e terapie cellulari
somatiche  (come  terapia  cellulare xenogenica e alcuni prodotti per
trasferimento   di  geni)  possono  contenere  particelle  capaci  di
replicazione e/o agenti infettivi. E' possibile che il paziente debba
essere  monitorato per lo sviluppo di possibili infezioni e/o le loro
conseguenze  patologiche  durante  le  fasi precedenti e/o successive
all'autorizzazione;  tale  sorveglianza  dovrà  poter  essere estesa
anche  a  soggetti  a  stretto  contatto  del  paziente, compresi gli
operatori sanitari.
  Nell'uso  di taluni medicinali per terapie cellulari somatiche e di
taluni   prodotti   per   trasferimento   di   geni   il  rischio  di
contaminazione  con  agenti  potenzialmente  trasmissibili  non  può
essere  completamente  eliminato, ma può essere comunque minimizzato
con le misure idonee descritte nel modulo 3.
  Le  misure  che  fanno  parte  del processo di fabbricazione devono
essere integrate con metodi di prova ausiliari, processi di controllo
di  qualità  ed  adeguati mezzi di sorveglianza, che vanno descritti
nel modulo 5.
  L'uso di taluni medicinali avanzati per terapie cellulari somatiche
può essere limitato, temporaneamente o permanentemente, a centri che
dispongano di ben documentata competenza e di strutture per garantire
un  controllo  specifico  della  sicurezza  del  paziente.  Un simile
approccio  può  essere  pertinente  anche  per alcuni medicinali per
terapia  genica  soggetti  a  rischio  potenziale di agenti infettivi
capaci  di  replicazione.  Se  del caso, nella domanda vanno presi in
esame   e   trattati   i  problemi  di  monitoraggio  concernenti  il
manifestarsi di complicanze tardive.
  Se  opportuno,  il richiedente deve presentare un piano dettagliato
di  gestione  dei rischi comprendente i dati clinici e di laboratorio
del   paziente,   i   dati   epidemiologici  che  si  manifestano  ed
eventualmente i dati d'archivio di campioni di tessuti del donatore e
del  destinatario.  Tale  sistema deve garantire la rintracciabilità
del  medicinale  e  la  risposta  rapida a segnali sospetti di eventi
negativi.
4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti
  Ai  fini  del  presente  allegato, per xenotrapianto s'intende ogni
procedimento  che  comporta il trapianto, l'impianto o l'infusione in
un  destinatario  umano  di  tessuti  vivi  o  organi  provenienti da
animali, oppure di liquidi, cellule, tessuti o organi del corpo umano
sottoposti  ex vivo a contatti con cellule, tessuti od organi animali
vivi del genere non umano.
  Occorre prestare particolare attenzione alle materie prime.
  A  questo proposito vanno fornite informazioni dettagliate relative
ai seguenti punti, ai sensi di precisi orientamenti/linee guida:
    - Origine degli animali
    - Allevamento e cura degli animali
    - Animali   modificati   geneticamente   (metodi   di  creazione,
caratterizzazione   delle   cellule  transgeniche,  natura  del  gene
inserito o espunto (knock out)
    - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali
fonte/donatori
    - Prove per agenti infettivi
    - Impianti
    - Controllo delle materie prime e materiali sussidiari
    - Rintracciabilità.