(Decreto del Ministero della salute n° 155, 12 luglio 2007)
1. Il regolamento si applica ai settori di attivitą pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le finalitą di igiene e sicurezza del lavoro.