(Decreto Legislativo n°202, 19 aprile 2001)
1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalitą e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.».
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchč a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.