(Decreto legislativo n° 66, 25 febbraio 2000)
1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, č sostituito dal seguente:
«2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivitą disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.».