Decreto legislativo 66/00 - articolo 3: Definizioni
Articolo 3 - Definizioni
(Decreto legislativo n° 66,
25 febbraio 2000)
1. L'articolo 61 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
- agente cancerogeno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando
la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di
un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio
1998, n. 285;
- una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII,
nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto
dall'allegato VIII;
- agente mutageno:
- una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando
la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai
requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di
un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e
16 luglio 1998, n. 285;
- valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione
di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato
stabilito nell'allegato VIII-bis.».
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