Articolo 12 - Norme transitorie
(Decreto legislativo n° 66, 25 febbraio 2000)
1. I datori di lavoro che gią svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivitą comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.