Decreto legislativo 52/97 - articolo 1: Campo di applicazione
Articolo 1 - Campo
di applicazione
(Decreto legislativo n° 52,
3 febbraio 1997)
1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e c),
anche se contenute in preparati:
- la notifica;
- la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare
per l'uomo e per l'ambiente;
- la classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai
preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore
finale:
- specialità medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
- prodotti cosmetici;
- miscele di sostanze in forma di rifiuti;
- prodotti alimentari;
- alimenti per animali;
- antiparassitari;
- sostanze radioattive;
- altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di
notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli
stabiliti dal presente decreto. Essi sono elencati in allegato A; con
decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in
conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria.
3. Il presente decreto non si applica altresì:
- al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per ferrovia, su
strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo doganale quando
non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
4. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni
di cui al comma 1, lettera c), anche in caso
di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra unità produttiva della
stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni, per
l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori
subordinati che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro, può stabilire ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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