Decreto legislativo 52/97 - articolo 2: Definizioni
Articolo 2 - Definizioni
(Decreto legislativo n° 52,
3 febbraio 1997)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o
ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli
additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze
derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono
essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza
modificare la loro composizione;
- preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
- polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza
di uno o più tipi di unità monometriche che comprenda una maggioranza
ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche
aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro
reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di
molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere
distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso
molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità
monomeriche. Nel contesto di tale definizione per «unità monomerica» si
intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
- notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati, all'unità
di notifica di cui all'articolo 27 o all'autorità competente di altro Stato
membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera i);
- immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso,
l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
- ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le
analisi o le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate,
comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e
dell'efficacia, nonchè le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del
prodotto;
- ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza
nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono
controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
- EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti)
l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato
comunitario alla data del 18 settembre 1981;
- notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto d), che
può essere:
- per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che
immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un
preparato;
- per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea la persona
stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul
mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un
preparato, o la persona stabilita nella comunità, che, allo scopo di
presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato
comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, è designata
dal fabbricante come suo unico rappresentante.
2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i
preparati
- a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o
gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono
provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in
determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o
esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
- b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione
esotermica;
- c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con i
punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso
e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente
sono infiammabili a contatto con l'aria;
- d) facilmente infiammabili:
- le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici
e da ultimo infiammarsi;
- le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi
dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della sorgente di
accensione;
- le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è
molto basso;
- le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;
- e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di
infiammabilità;
- f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere
letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere
letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
- i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto
diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una
reazione infiammatoria;
- m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o
assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al
preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
- n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione
o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la
frequenza;
- o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza;
- p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere
più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico
della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili;
- q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che qualora si
diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati
differiti per una o più delle componenti ambientali.
articolo precedente // articolo successivo