(Decreto legislativo n° 52, 3 febbraio 1997)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
2. Possono altresì essere immesse sul mercato italiano le sostanze in quanto tali o contenute in preparati che sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni comunitarie.