Decreto legislativo 52/97 - articolo 17: Riservatezza delle informazioni
Articolo 17 - Riservatezza
delle informazioni
(Decreto legislativo n° 52,
3 febbraio 1997)
1. Nel caso in cui il notificante ritiene che la diffusione delle
informazioni potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, può
specificare quali delle informazioni di cui agli articoli 7,
8 e 14 richiedano
un trattamento riservato ed esigano pertanto che sia mantenuto il segreto nei
confronti di altre persone che non siano le autorità competenti e la
Commissione europea. In tal caso debbono essere fornite le relative
giustificazioni.
2. Il segreto industriale e commerciale per quanto riguarda le notifiche e le
informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 7, commi 1 e
2, nonchè dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, non può essere applicato:
- alla denominazione commerciale della sostanza;
- al nome del fabbricante e del notificante;
- ai dati fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato VII;
- ai possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
- alla sintesi dei risultati, delle prove tossicologiche ed
ecotossicologiche;
- al grado di purezza della sostanza ed all'identità delle impurezze o degli
additivi che sono pericolosi, qualora tali dati siano indispensabili ai fini
della classificazione e dell'etichettatura ed ai fini dell'inserimento della
sostanza nell'allegato I;
- ai metodi ed alle precauzioni raccomandati di cui al punto 2.3 ed alle misure
di emergenza di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle parti A, B e C dell'allegato VII;
- alle informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza;
- ai metodi analitici che consentono di individuare la sostanza pericolosa una
volta immessa nell'ambiente e di determinare l'esposizione umana diretta alla
stessa sostanza, nel caso di sostanze dell'allegato I.
3. Il notificante, nel caso in cui renda successivamente pubbliche le
informazioni prima riservate, deve informarne l'unità di notifica.
4. L'unità di notifica sulla base delle indicazioni ricevute:
- decide quali informazioni sono protette dal segreto industriale e
commerciale, conformemente ai commi 1, 2 e 3; tali informazioni devono essere
mantenute segrete ed essere comunicate alle autorità competenti degli altri
Stati membri e alla Commissione europea;
- può stabilire che siano indicate soltanto con la denominazione commerciale,
per un periodo massimo di tre anni, le sostanze notificate comprese nell'elenco
di cui all'articolo 18 e non classificate pericolose; tuttavia, se ritiene che
la pubblicazione della denominazione chimica prevista dalla nomenclatura IUPAC
(Unione Internazionale di Chimica Pura ed Applicata) possa rivelare informazioni
in merito allo sfruttamento commerciale o alla fabbricazione della sostanza, può disporre che la stessa venga registrata con la sola denominazione
commerciale per un periodo superiore a tre anni.
5. L'unità di notifica può richiedere alla Commissione europea che le
sostanze pericolose siano riportate nell'elenco di cui all'articolo 18 con la
sola denominazione commerciale sino al loro inserimento nell'allegato I.
6. Le informazioni riservate comunicate
all'unità di notifica dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono mantenute segrete.
7. Tutte le informazioni riservate possono essere comunicate alle persone
direttamente coinvolte in procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti
sanzioni, avviati con l'obiettivo di controllare le sostanze immesse sul mercato
nonchè alle persone che devono prendere parte o essere ascoltate nell'ambito
dell'esercizio dei poteri di informazione, vigilanza e controllo del Parlamento.
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