(Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, 7 agosto 2002)
In relazione all'attivazione dei posti aggiuntivi individuati nella prima e seconda colonna dell'art. 1, le università sono tenute ad acquisire garanzie dagli enti e privati finanziatori per gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.